Regressione tariffaria sanitaria e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 2532 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la regressione tariffaria applicata alle strutture private accreditate sono caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra azienda sanitaria e soggetto accreditato, e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Esse esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., perché la contrapposizione tra le parti si schematizza secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere d’intervento autoritativo riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali. Non è decisiva la circostanza che gli atti di regressione siano stati adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Una società che gestisce un laboratorio di analisi in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale ha impugnato davanti al TAR Campania una serie di note con cui l’ASL ha comunicato di aver accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate nell’anno 2010, pari a euro 42.024,50. La somma corrisponde alla differenza tra i pagamenti effettuati dall’azienda sanitaria, direttamente e indirettamente, per euro 138.091,55, e il valore determinato dal Tavolo Tecnico per euro 96.067,05.
La ricorrente ha censurato il difetto di motivazione, per l’impossibilità di conoscere la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio, e la lesione del legittimo affidamento, per essere la richiesta intervenuta a oltre dodici anni dall’esercizio finanziario di riferimento. L’ASL resistente ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e ha chiesto, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto la questione di giurisdizione assorbente e ha dichiarato il ricorso inammissibile, in conformità a un proprio precedente su analoga fattispecie e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32259 e n. 32265 del 2023, ai quali ha rinviato integralmente ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte convenzionalmente. Gli atti aziendali relativi alla RTU sono quindi strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del servizio pubblico, nelle quali la contrapposizione si schematizza secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che rilevi un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali. Proprio in materia di regressione tariffaria, la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del soggetto accreditato, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa.
Il Tribunale ha escluso la rilevanza dell’avvenuta impugnazione della deliberazione del Direttore Generale sulla definizione della regressione tariffaria per l’anno 2010. Le censure non riguardano la determinazione del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate, né la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, né la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali: non investono, in definitiva, l’esercizio del potere di programmazione sanitaria. Esse attengono piuttosto alle modalità e ai tempi con cui la regressione è stata disposta.
Irrilevante è anche la circostanza che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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