Accesso agli atti e silenzio-inadempimento: rigetto dell’istanza cautelare per carenza di fumus e periculum (TAR Puglia n. 234 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste il fumus boni iuris per l’accoglimento di un’istanza cautelare quando l’Amministrazione abbia osteso integralmente al richiedente tutti gli atti in suo possesso e la parte ricorrente non abbia specificato in relazione a quali ulteriori documenti l’accesso sia stato negato. Il periculum in mora deve correlarsi a un pregiudizio concreto e attuale, non genericamente delineato né ricollegabile a una mera scelta processuale della parte, la quale abbia attivato due contenziosi in assenza di documentazione reputata rilevante. L’onere di allegazione e prova dei presupposti della tutela cautelare grava sulla parte istante.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento sovrastante locali commerciali, segnalava all’Amministrazione comunale molteplici illeciti riconducibili all’esercente un’attività commerciale in forma collettiva, ivi inclusi uno scarico abusivo di rifiuti liquidi e l’inoltro di segnalazioni certificate basate su documenti irregolari o falsi. Lamentava quindi il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e, con motivi aggiunti, impugnava il provvedimento di archiviazione del procedimento di verifica dell’agibilità, deducendo anche un’istanza di accesso agli atti non satisfatta. Chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento di archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di esame sommario della domanda cautelare, ha incentrato la propria valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. In primo luogo, ha escluso il fumus boni iuris, rilevando come dalla documentazione in atti emergesse che il Comune aveva osteso integralmente gli atti richiesti. La ricorrente, pur a fronte della nota comunale del 11.11.2025, non aveva specificato quali ulteriori documenti fossero stati illegittimamente trattenuti.
Il Collegio ha altresì escluso il periculum in mora, osservando che il pregiudizio dedotto era solo genericamente delineato e comunque riconducibile a una scelta processuale dell’istante, la quale aveva promosso due giudizi senza la documentazione asseritamente rilevante. La mancata ostensione non era stata collegata a una concreta lesione delle esigenze difensive.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti cautelari, con conseguente rigetto dell’istanza e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società controinteressata, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione nei confronti dell’altra parte costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.