Opere abusive centro storico senza parere Soprintendenza né avvio procedimento (TAR Sicilia n. 753 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di repressione degli abusi edilizi, l’ingiunzione di demolizione ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001 non deve essere preceduta né dal parere vincolante della competente Soprintendenza per gli immobili ricadenti in zona omogenea A, né dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990. Il parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali è incombente successivo all’adozione dell’ordine, collocandosi nella fase esecutiva in cui si verifica la concreta restituibilità in pristino, e non incide sulla legittimità dell’atto. L’ingiunzione di demolizione costituisce atto dovuto e a contenuto vincolato, sicché l’omesso avviso di avvio non ne determina l’illegittimità. La valutazione dell’abuso va condotta in modo unitario, considerando i manufatti nel loro insieme, quando, pur strutturalmente distinti, siano legati da un nesso funzionale volto a un unico scopo pratico. È invece illegittimo l’ordine di demolizione di opere già regolarizzate con concessione edilizia in sanatoria, ove l’Amministrazione non abbia previamente esercitato l’autotutela decisoria sul relativo titolo.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di alcune opere realizzate su un immobile sito in zona omogenea A, non vincolata. Si tratta, secondo l’accertamento comunale, della chiusura di un terrazzo coperto con muratura, infissi e tetto in c.a., con incremento di cubatura; della trasformazione di un ripostiglio in cucina; della costruzione di un manufatto in legno coibentato sul lastrico solare, in parte adibito a bagno; dell’installazione di una piscina idromassaggio; della sostituzione della scala di collegamento al lastrico solare.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 per l’omesso parere della Soprintendenza, la riconducibilità di gran parte dei manufatti all’edilizia libera o alla manutenzione straordinaria, l’inconferenza del richiamo all’art. 23 ter d.P.R. n. 380/2001 e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il primo motivo. L’ordine del legislatore colloca l’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza in un momento successivo all’adozione dell’ingiunzione: si tratta di un incombente della fase esecutiva, funzionale a verificare la concreta restituibilità in pristino, privo di ricadute sulla legittimità dell’atto. Il Collegio richiama il consolidato orientamento del Cons. Stato, Sez. II, n. 360 del 2023 e del Cons. Stato, Sez. VI, n. 2141 del 2022, secondo cui la sanzione pecuniaria sostitutiva è ipotesi subordinata, attivabile solo in presenza di difficoltà tecniche esecutive.

Quanto ai motivi dal secondo al quarto, il Tribunale ha ritenuto non condivisibile la tesi della ricorrente, che proponeva una valutazione atomistica dei singoli manufatti. Quando le opere, pur strutturalmente indipendenti, sono legate da un nesso funzionale perché strumentali a un unico scopo pratico, la disciplina urbanistico-edilizia va individuata considerandole nel loro insieme, secondo il principio affermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 8778 del 2022. Nel caso concreto i manufatti erano finalizzati a creare nuova volumetria per scopi abitativi sulla copertura del corpo di fabbrica preesistente, con modifica della destinazione d’uso e alterazione della sagoma: ne derivava la necessità di un idoneo titolo edilizio, non di una semplice C.I.L.A.

È invece fondato il profilo del secondo motivo relativo alle opere già condonate con la concessione edilizia n. 27 del 16.01.2013. Trattandosi di manufatti regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio, l’Amministrazione non poteva ordinarne la demolizione senza prima esercitare le proprie prerogative di autotutela decisoria sul titolo, incombente nella specie non assolto.

Infine, il Tribunale ha escluso la necessità dell’avviso di avvio del procedimento. L’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e a contenuto vincolato, come ribadito dal Cons. Stato, Sez. III, n. 7808 del 2025; dall’atto impugnato emergevano le opere abusive e le relative giustificazioni giuridiche, sicché nessun dubbio sussisteva sulla doverosità dell’intervento comunale nell’an e nel quid.

Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, nei limiti della motivazione, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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