Carta docente: ottemperanza al giudicato e astreinte escluse per crisi finanziaria (TAR Campania n. 580 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo azionato e la persistente inerzia dell’amministrazione, quindi ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è accolta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative che, secondo l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, si aggiungono al limite della manifesta iniquità e giustificano il diniego della sanzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno.

Il ricorrente ha dedotto la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e il passaggio in giudicato della sentenza, nonché la mancata ottemperanza. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato il perfezionamento del titolo. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria con certificazione del 27.12.2024, e che la notifica ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita in data 23.10.2024, con conseguente decorso del termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Sul piano sostanziale, le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, poiché l’amministrazione non ha provato l’avvenuto riconoscimento del beneficio. Il ricorso è quindi accolto e, per l’effetto, è ordinato all’amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio per tutti gli anni indicati entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, previa richiesta della parte attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, deve insediarsi e provvedere entro novanta giorni. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale. Alla luce della richiamata Adunanza Plenaria n. 15/2014, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione, tenuto conto della serialità del contenzioso sulla carta docente e dell’assenza di specifiche questioni, e sono liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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