Sanzione disciplinare militare annullata per carenza di imparzialità dell’organo decidente (TAR Lazio n. 14304 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. costituisce corollario del principio di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost. e, in virtù della sua portata generale, trova applicazione anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari militari. È pertanto illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dal soggetto che, avendo concorso all’attività oggetto di contestazione o avendola incentivata, non offra garanzie di terzietà e obiettività. La violazione del principio di imparzialità determina l’annullamento della sanzione, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’organo competente, restando assorbite le ulteriori censure ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, transitato dai ruoli del disciolto Corpo Forestale dello Stato e addetto all’Ufficio Personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, nonché delegato del Consiglio Intermedio di Rappresentanza, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver visualizzato, tramite il sistema di protocollazione informatica C-PROT, atti relativi ad istanze di trasferimento di dipendenti. L’Amministrazione contestava l’assenza di esigenze d’ufficio e la violazione degli artt. 713, 717 e 732 del D.P.R. n. 90/2010, irrogando la sanzione di due giorni di consegna. Il successivo ricorso gerarchico veniva respinto, con conseguente impugnazione dinanzi al TAR Lazio, articolata in sei motivi di censura incentrati sulla mancata acquisizione dello status di militare, sulla violazione dei principi del giusto procedimento, sull’insussistenza dell’addebito, sulla genericità delle norme contestate e sul difetto di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso il motivo concernente l’acquisizione dello status di militare, richiamando l’art. 2214-quater, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 e la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la legittimità della c.d. militarizzazione del personale del Corpo forestale transitato nell’Arma dei Carabinieri.
Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso valorizzando il vizio di violazione del principio di imparzialità e terzietà del procedimento disciplinare. Secondo un consolidato orientamento, l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. rappresenta un corollario dell’art. 97 Cost. e non tollera compressioni, trovando applicazione anche nell’ordinamento militare. Nella fattispecie, l’ufficiale che aveva contestato l’addebito, istruito il procedimento e irrogato la sanzione non era estraneo ai fatti: risultava documentalmente provato che questi fosse non solo consapevole dell’attività del militare, ma che l’avesse in più occasioni incentivata, promuovendo azioni sulle istanze di trasferimento del personale e utilizzandone le risultanze.
La Corte ha rilevato che il coinvolgimento dell’organo decidente nell’attività oggetto della contestazione integra la violazione dell’art. 97, comma 1, Cost., non essendo di per sé garanzia di terzietà e obiettività dell’azione amministrativa. Il duplice ruolo svolto dall’ufficiale — di collaboratore e poi di giudice disciplinare — ha determinato l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, con conseguente annullamento degli atti impugnati e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’organo competente. Le restanti censure sono state assorbite ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, ricorrendo eccezionali ragioni legate alla peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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