Decaduto il termine di sessanta giorni, il divieto di prosecuzione della SCIA segue l’autotutela (TAR Puglia n. 138 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, adottato ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, deve essere emanato dall’amministrazione competente nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività. Decorso tale termine, l’esercizio dei poteri amministrativi in ordine agli effetti della segnalazione non è più libero, ma è subordinato ai presupposti dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, dovendo l’amministrazione valutare gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto, nel rispetto del termine ragionevole. Tale regola generale trova applicazione anche al settore delle strutture ricettive tipo Bed & Breakfast, disciplinato dalla legislazione regionale, i cui procedimenti sanzionatori devono svolgersi nel rispetto della sequenza procedimentale della diffida, della sospensione e, solo in caso di persistenza dell’irregolarità, del divieto di prosecuzione.
Il Fatto
La titolare di un’impresa individuale gestiva un Bed & Breakfast in forma imprenditoriale, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune di Brindisi. Dopo quasi quattro anni dalla presentazione della SCIA, il Comune adottava un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività con contestuale archiviazione della segnalazione originaria, ritenendo la struttura non conforme alla normativa regionale di settore e alle prescrizioni edilizie. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 19 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della legge regionale della Puglia n. 27/2013. Il Tribunale, nella fase cautelare, aveva già sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo fondate le principali censure prospettate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente disposto lo stralcio delle memorie di replica depositate dal Comune, in quanto tardive, e ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti le censure relative all’illegittimità del provvedimento per violazione del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990. Il Collegio ha premesso che, decorso inutilmente il termine per l’esercizio del potere inibitorio successivo alla segnalazione, l’amministrazione può intervenire solo alle condizioni dell’autotutela, ovvero in presenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con valutazione degli interessi in conflitto e sussistenza di un interesse pubblico concreto, entro un termine ragionevole. Ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel caso di specie, il provvedimento di divieto è stato adottato nel gennaio 2025, a fronte di una segnalazione presentata nell’aprile 2021. Il Collegio ha escluso che la nota del dicembre 2024 potesse qualificarsi come nuova SCIA, in quanto faceva riferimento, nel codice pratica e nei documenti allegati, alla precedente segnalazione. Ha altresì rilevato che il provvedimento impugnato non conteneva alcun riferimento alle condizioni stabilite dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né alcuna motivazione sull’interesse pubblico concreto all’annullamento, risultando quindi carente sotto il profilo motivazionale.
Il Tribunale ha inoltre accertato la violazione della disciplina regionale di cui all’art. 9 della legge regionale della Puglia n. 27/2013, che impone una sequenza procedimentale obbligatoria basata sulla diffida a rimuovere le irregolarità, sulla sospensione e, solo in caso di inadempienza o nelle ipotesi tassative del comma 3, sul divieto di prosecuzione. Nel caso concreto, la ricorrente aveva peraltro già rimosso il soppalco non conforme e pagato la relativa sanzione, circostanza che rendeva il provvedimento comunale ulteriormente illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. La conseguenza è stata l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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