Carenza di interesse sopravvenuta e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 3204 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, determinata dal soddisfacimento in via amministrativa della pretesa dedotta in giudizio, impone al giudice amministrativo la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione di merito. La cessazione della materia del contendere per effetto dell’atto sopravvenuto dell’amministrazione esclude l’esame delle censure di illegittimità e rende non più necessaria la verifica della legittimità del diniego impugnato. La natura in rito della pronuncia giustifica, di norma, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Polizia di Stato con la qualifica di Vice Ispettore, era assegnato presso la Questura di Milano. Essendo coniugato con una persona residente e occupata in altra sede, e padre di due figlie in tenera età, presentava istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. n. 151/2001, per essere di ausilio alla figlia di pochi mesi. L’amministrazione, dopo il preavviso di rigetto motivato dalla carenza organica, opponeva un definitivo diniego. Il ricorrente impugnava il provvedimento e, contestualmente, chiedeva l’accesso agli atti per verificare l’iter valutativo.

Con ordinanza cautelare questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione e fissava l’udienza di merito. Nelle more, l’amministrazione comunicava l’assegnazione temporanea con effetto immediato, rendendo improcedibile la domanda di accesso. Disposti incombenti istruttori in vista dell’udienza pubblica, il ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto l’accoglimento della richiesta di trasferimento ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio è chiamato a definire il giudizio dopo che il ricorrente ha rappresentato, il 17 settembre 2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione dell’accoglimento della richiesta di trasferimento ordinario con decorrenza dal 1° ottobre 2025. Tale circostanza sopravvenuta è stata oggetto di formale dichiarazione depositata in atti.

La sopravvenienza viene qualificata come causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il soddisfacimento, in via amministrativa, dell’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente priva il giudizio di merito del suo oggetto, non residuando alcun interesse alla pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.

Il Collegio prende atto della dichiarazione di carenza di interesse e dichiara improcedibile il ricorso, senza esaminare le censure di merito e senza verifica della legittimità del diniego impugnato, ormai superato dai fatti.

La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il dispositivo dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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