Sei scatti stipendiali anche ai carabinieri nel trattamento di fine servizio (TAR Campania n. 1961 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta conseguenze decadenziali. Il diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo il 31 dicembre 2021. Nel corrispondere il trattamento di fine servizio, l’Inps non ha riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Il ricorrente ha quindi adito il TAR Campania per l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti nella relativa base di calcolo. L’Istituto si è costituito eccependo in via preliminare la decadenza e la prescrizione della pretesa e chiedendo nel merito la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari dell’Inps. Quanto alla decadenza, ha rilevato che l’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per la domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, conformemente a quanto già affermato dallo stesso TAR.

Quanto alla prescrizione quinquennale, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il termine decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale. Nel caso di specie gli ultimi pagamenti sono intervenuti a distanza inferiore al quinquennio rispetto alla notificazione del ricorso, avvenuta il 20 marzo 2024, mentre il collocamento in quiescenza risale al dicembre 2021.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato n. 10834 del 2023, n. 3041 del 2023 e le ulteriori decisioni del marzo 2023.

Il Collegio ha sottolineato che la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, che all’art. 1 dispone l’estensione dei benefici economici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.

In adesione a tale orientamento, il ricorso è stato accolto, con accertamento dell’obbligo dell’Inps di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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