Variante al PTC non ancora approvata: ricorso inammissibile (TAR Lombardia n. 3478 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La variante al Piano Territoriale di Coordinamento adottata dalla Comunità del Parco costituisce atto endoprocedimentale ad efficacia interna, che diviene provvedimento definitivo ad efficacia esterna solo con l’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 19, comma 2, l.r. Lombardia n. 86/1983. Prima di tale approvazione l’atto adottato non innova la realtà giuridica in senso pregiudizievole e non è idoneo a ledere la posizione del ricorrente. Ne consegue l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto avverso la sola deliberazione di adozione, quand’anche finalizzato a prevenire pregiudizi in un procedimento amministrativo parallelo. L’interesse ad agire richiede che il provvedimento richiesto rechi un’effettiva utilità rispetto alla lesione concreta e attuale prospettata, secondo gli art. 39 c.p.a. e art. 100 c.p.c..
Il Fatto
La ricorrente è una società attiva nel recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, che gestisce un impianto IPPC in forza di un’AIA rilasciata dalla Regione e successivamente volturata in proprio favore. Parte dell’impianto ricade nel perimetro del Parco Regionale delle Groane. La società ha chiesto alla Città Metropolitana il riesame e la modifica dell’AIA per realizzare un nuovo edificio in continuità con quello esistente.
Ha quindi impugnato la deliberazione della Comunità del Parco che ha adottato la variante generale al PTC, ritenendola preclusiva dell’ampliamento degli impianti di gestione rifiuti entro il perimetro del Parco. Il Parco si è costituito eccependo in rito l’inammissibilità del gravame, poiché la variante adottata non era stata approvata dalla Giunta regionale. La ricorrente ha replicato di aver agito per prevenire che quelle prescrizioni le fossero opposte nel procedimento di riesame dell’AIA, e ha chiesto un rinvio della trattazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di rinvio, che ritiene di non poter accogliere. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. ammette il rinvio della trattazione solo per casi eccezionali. Nel caso di specie non se ne ravvisano, né emergono circostanze che limitino il diritto di difesa. Rileva inoltre che un rinvio era già stato concesso in adesione alla richiesta della ricorrente, e che un ulteriore differimento contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo.
Passando al merito delle eccezioni, il Tribunale accoglie quella di rito del Parco. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Per proporre ricorso occorre un interesse ad agire: il provvedimento richiesto al giudice deve recare al ricorrente un’effettiva utilità rispetto alla lesione concreta e attuale prospettata, come impongono gli art. 39 c.p.a. e art. 100 c.p.c.
La Corte ricostruisce il procedimento di formazione del piano. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 86/1983, la Giunta regionale procede all’approvazione del PTC e della relativa variante con propria deliberazione. Solo con tale approvazione si conclude il procedimento e la variante, da atto endoprocedimentale ad efficacia interna, diviene atto provvedimentale definitivo a efficacia esterna.
Il Tribunale osserva che la stessa ricorrente ammette che il provvedimento gravato non è l’atto conclusivo del procedimento, ma lo ha impugnato in via strumentale per ottenere beneficio nel parallelo procedimento di variante dell’AIA. Da qui la conclusione: l’atto impugnato, non definitivo e privo di efficacia esterna, non ha portata lesiva della posizione dedotta in giudizio e non innova la realtà giuridica in senso pregiudizievole. Il suo annullamento non recherebbe alcuna utilità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.. La definizione in rito e l’oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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