Esecuzione del giudicato sulla Carta del docente e penalità di mora (TAR Sicilia n. 509 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma, anche mediante emissione di buoni elettronici di spesa, va eseguito entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, costituisce il termine di dilazione del pagamento delle Amministrazioni dello Stato e non un termine di decadenza per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta e applica la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., che opera anche per le prestazioni di natura pecuniaria, salvo che l’applicazione risulti manifestamente iniqua.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 5 dicembre 2024 e passata in giudicato. Il titolo ha ordinato all’Amministrazione scolastica il pagamento di 2.000 €, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. La somma è dovuta in conseguenza del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dalla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022.

La pronuncia è stata notificata in forma esecutiva mediante PEC ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996. Secondo la ricorrente, nessuna somma risulta pagata. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, senza dedurre l’avvenuto pagamento né eccepire fatti estintivi o modificativi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria dell’Amministrazione ed è passata in giudicato. Risultano rispettate le formalità e i termini di legge, sia per la notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice, sia per il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996. La resistente non ha contestato di avere corrisposto quanto dovuto, né ha allegato fatti estintivi delle ragioni di credito.

Il Tribunale accoglie quindi la domanda di ottemperanza e ordina all’Ente intimato di dare integrale esecuzione al titolo. L’Amministrazione deve rilasciare la Carta del docente e accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico del Ministero resistente.

Il Collegio accoglie anche la domanda di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015. La penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. Nel caso concreto l’applicazione non determina un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato ragioni ostative.

La penalità, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorre dalla notificazione della presente pronuncia fino all’integrale pagamento e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, dovendo poi attivarsi in via sostitutiva il commissario. Nel suo mandato è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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