Quota B pensione lavoratori spettacolo soggetta al massimale retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5392 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/1971, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, che ha dettato per la quota B una disciplina speciale ma non autosufficiente. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina del settore, poiché compone interessi di rilievo costituzionale in un sistema complessivamente favorevole per gli iscritti. La sentenza d’appello che ritenga superato il massimale in funzione parzialmente compensativa viola i richiamati riferimenti normativi.
Il Fatto
Un lavoratore dello spettacolo, titolare di pensione a carico della gestione ex ENPALS con decorrenza dall’aprile 2018, ha chiesto che la quota B del trattamento — corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 — fosse commisurata alla retribuzione effettivamente percepita, senza applicare il massimale pensionabile previsto dall’art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/1971.
Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha respinto il gravame dell’INPS, ritenendo che l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997 avesse introdotto una disciplina autosufficiente e incompatibile con la permanenza del massimale. L’Istituto ricorre per cassazione, deducendo violazione delle medesime disposizioni; il lavoratore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione del controricorrente, secondo cui il ricorso non avrebbe censurato le affermazioni sull’inapplicabilità dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 503/1992. L’eccezione è disattesa: il ricorso investe in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni, ma sull’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., n. 32683/2022; n. 17278/2023).
Nel merito, la questione riguarda in via esclusiva la determinazione della quota B e l’applicazione del limite retributivo giornaliero. La Corte richiama il principio ormai consolidato per cui le retribuzioni superiori al tetto non rilevano, per la parte eccedente, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile (Cass., sez. lav., n. 36056/2022).
Il Collegio ribadisce che la fissazione del massimale contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale ed è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso (Cass., sez. lav., n. 27065, n. 27016 e n. 27015 del 2024). L’orientamento è confermato anche di recente (n. 35135, n. 35134 e n. 31897 del 2024; n. 24245/2023).
Il controricorrente non ha addotto argomenti idonei a indurre a un ripensamento. La sentenza impugnata, nell’affermare che la quota B non è più assoggettata al tetto in funzione parzialmente compensativa, non si è attenuta a tali princìpi: il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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