Improcedibile il ricorso se l’atto sopravvenuto non è impugnato (TAR Lazio n. 813 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvenga un atto che, inserendosi nella medesima traiettoria del provvedimento impugnato, ne renda definitiva la portata lesiva e non sia stato tempestivamente impugnato con motivi aggiunti. La causa di improcedibilità opera solo se l’atto sopravvenuto costituisce una rinnovata manifestazione di volontà dell’amministrazione, adottata all’esito di una nuova istruttoria e con arricchito apparato motivazionale, e non un atto meramente confermativo. In tal caso l’interesse del ricorrente si trasferisce dall’annullamento dell’atto originario all’impugnazione dell’atto sopravvenuto: se questa manca, il processo non può produrre alcun risultato utile. Il conferimento della procura alle liti comporta che la conoscenza del difensore sia considerata, a ogni effetto, conoscenza della parte.

Il Fatto

La ricorrente, ospite di una comunità alloggio per anziani, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la sospensione dell’autorizzazione sanitaria e la chiusura temporanea della struttura. Il gravame era affidato a un unico motivo, per difetto di istruttoria e di proporzionalità.

Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per difetto di legittimazione e l’infondatezza. Nel corso del giudizio è emerso che l’amministrazione aveva adottato un ulteriore provvedimento di revoca dell’autorizzazione e chiusura definitiva della struttura. Su invito istruttorio del Collegio, il Comune ha depositato tale atto e la prova della sua notifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il provvedimento sopravvenuto, per la sua portata, si è sovrapposto a quello originariamente impugnato, rendendo definitiva la chiusura della struttura e dunque la lesione della sfera giuridica della ricorrente.

Tale atto non è stato attinto da motivi aggiunti, benché fosse stato comunicato personalmente alla ricorrente, fosse noto al suo difensore già dall’udienza del 24 febbraio 2026 e fosse stato depositato in giudizio dal Comune in adempimento dell’incombente istruttorio.

Su questo punto il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il conferimento della procura alle liti, che attribuisce il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del processo, comporta che la conoscenza del difensore valga come conoscenza della parte, la quale deve subire le conseguenze degli stati soggettivi del proprio avvocato (Cons. St., IV, n. 4147/2013).

La mancata impugnazione dell’atto che rende definitiva la lesione integra quindi la sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il processo produrre alcun risultato utile (TAR Lazio, Roma, I-quater, n. 14102/2025). Il Collegio precisa che ciò vale solo quando l’atto sopravvenuto non sia meramente confermativo, ma costituisca una rinnovata manifestazione di volontà resa all’esito di una nuova istruttoria (Cons. St., V, n. 3268/2024).

Nel caso concreto, alla sospensione con chiusura temporanea è seguita la revoca del titolo autorizzatorio e la chiusura definitiva, con effetti divenuti definitivi. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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