Rigetto del trasferimento d’ufficio per esigenze di servizio e condizioni di salute della famiglia (TAR Puglia n. 147 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 398 del Regolamento dell’Arma dei Carabinieri, disciplinando il trasferimento d’ufficio, configura un’ipotesi derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di mobilità, il cui esercizio è rimesso ad un potere di ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Tale potere deve essere correlato a fondati e comprovati motivi, qualificati dalla giurisprudenza come ragioni eccezionali. In sede di tutela cautelare, il diniego di trasferimento, sorretto da una motivazione che evidenzi precipue esigenze di servizio legate all’organico deficitario della sede di assegnazione, nonché la valutazione delle condizioni di salute del coniuge del militare come di “media rilevanza”, non presenta i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora per ottenere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, carabiniere in servizio, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia la determinazione del Comando Legione Carabinieri “Puglia” del 13 gennaio 2026, con la quale è stato definitivamente respinto il suo trasferimento d’ufficio. L’istanza era stata presentata per avvicinarsi al nucleo familiare, in considerazione delle condizioni di salute del coniuge. Il provvedimento di rigetto era stato preceduto dal relativo preavviso.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’atto di diniego e di tutti gli atti presupposti e consequenziali. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Legione Carabinieri Puglia, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato l’istituto del trasferimento di cui all’art. 398 del Regolamento dell’Arma dei Carabinieri. Tale disposizione configura una misura di carattere eccezionale e derogatoria rispetto alle procedure ordinarie di trasferimento. L’esercizio di questo potere è contraddistinto da un’ampia discrezionalità amministrativa, che deve essere esercitata sulla base di “fondati e comprovati motivi”, interpretati dalla giurisprudenza come ragioni eccezionali. Il Tribunale richiama, a sostegno di tale ricostruzione, la pronuncia del Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2026, n. 2047.
Applicando tale principio al caso di specie, il giudice amministrativo ha ritenuto che la motivazione del diniego impugnato non risulti né carente né illogica. Il provvedimento, infatti, ha dato conto di “precipue esigenze di servizio”, riferite all’organico deficitario della Stazione dei Carabinieri di assegnazione. Tale carenza di personale rappresenta un interesse pubblico concreto e attuale, che l’Amministrazione è tenuta a salvaguardare.
Quanto alle doglianze legate alla situazione familiare del ricorrente, il Tribunale ha osservato che l’Amministrazione ha comunque considerato le condizioni di salute del coniuge, classificandole però come di “media rilevanza”. Tale valutazione, in un contesto di ampiezza del potere discrezionale e di necessità di comprovare ragioni di carattere eccezionale, non è stata ritenuta idonea a prevalere sulle esigenze funzionali del corpo.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto che l’istanza cautelare non potesse essere accolta, non ricorrendo i requisiti per una tutela anticipatoria. La camera di consiglio si è svolta il 15 aprile 2026; il difensore del ricorrente aveva chiesto il passaggio in decisione senza discussione. Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare e ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
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