Interdittiva antimafia e competenza del Prefetto della sede legale (TAR Liguria n. 1363 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione mafiosa, ma la sussistenza di elementi sintomatici, gravi, precisi e concordanti, dai quali sia desumibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività d’impresa. Il giudizio prognostico del Prefetto deve essere condotto con valutazione unitaria del quadro indiziario e non atomistica dei singoli elementi. Il criterio di competenza per l’emanazione del provvedimento è quello della sede legale della società, non della sede operativa né del luogo di manifestazione della pericolosità. Tale criterio risponde a esigenze di certezza e uniformità e non lede il principio del giudice naturale.
Il Fatto
Una società con sede legale in Liguria e attività operativa in Calabria impugnava dinanzi al TAR Liguria il provvedimento con cui la Prefettura di Imperia aveva emesso nei suoi confronti un’interdittiva antimafia, unitamente al conseguente provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali — Sezione Regionale della Liguria. La ricorrente lamentava l’azzeramento dell’attività e ingenti danni economici.
Con ricorso e successivi motivi aggiunti la società contestava il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, sostenendo che il giudizio prefettizio si fosse fondato su rapporti di parentela e su dati risalenti, senza dimostrare un condizionamento attuale. Eccepiva inoltre l’illegittimità derivata della cancellazione dall’Albo e sollevava questione di legittimità costituzionale della norma sulla competenza, chiedendo in subordine la remissione al TAR Calabria. L’istanza cautelare era respinta; all’udienza del 20.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendola manifestamente infondata. Il criterio che radica la competenza in capo al Prefetto della provincia della sede legale risponde a esigenze di certezza, uniformità applicativa e razionalità funzionale dell’azione amministrativa. Si tratta di un criterio oggettivo e predeterminato, che evita conflitti di competenza e assicura l’individuazione univoca dell’autorità procedente, in coerenza con il giudice naturale precostituito per legge.
Il sistema antimafia nazionale si fonda su un meccanismo di circolazione e condivisione dei dati tra tutte le Prefetture e le forze di polizia. La localizzazione dell’ufficio procedente non pregiudica quindi completezza e affidabilità dell’istruttoria, potendo ogni Prefettura acquisire elementi da qualsiasi distretto. Ancorare la competenza alla sede operativa introdurrebbe incertezze contrarie alla natura preventiva del procedimento.
Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale. Ai sensi dell’art. 13 cod. proc. amm., la competenza segue la sede dell’autorità che ha adottato l’atto. Il criterio alternativo dell’efficacia spaziale opera solo se gli effetti dell’atto siano circoscritti a un’altra circoscrizione: nel caso di specie l’interdittiva produce effetti inibitori sull’intero territorio nazionale, precludendo alla società ogni rapporto con la pubblica amministrazione.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito che il giudizio prefettizio si fonda su una pluralità di elementi valutati nel loro insieme secondo la regola della probabilità cruciale, non sull’assoluta certezza del singolo dato. L’interdittiva non richiede accertamenti penali definitivi, ma può sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 193 del 2024 e n. 142 del 2024).
La ricostruzione della ricorrente è stata giudicata parziale: l’amministrazione non si è basata sul mero dato parentale, ma sul ruolo attivo del soggetto quale direttore tecnico e contraente, sulla persistente cointeressenza economica con familiari gravati da pregiudizi mafiosi, sulla compartecipazione a una società già interdetta e su anomalie gestionali, tra cui la scelta della sede legale in una provincia lontana dal centro effettivo degli affari. Il bilanciamento degli interessi ha quindi visto prevalere l’esigenza di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’economia legale. Ricorso principale e motivi aggiunti sono stati respinti, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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