Transazione in Cassazione e cancellazione della trascrizione della domanda (Cass. civ. Sez. II n. 2059 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le conformi dichiarazioni dei difensori delle parti, provenienti da soggetti muniti di procura speciale che li abilita anche a rinunciare agli atti, sono idonee a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità. L’intervenuta transazione della lite, con compensazione delle spese, non esaurisce i suoi effetti sul solo rapporto processuale: essa impone altresì la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, venuto meno l’interesse alla conservazione dell’effetto di pubblicità. In difetto delle condizioni di legge non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione del giudizio non consegue a una soccombenza ma alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio civile definito in primo grado e poi in appello, ove la Corte d’Appello di Cagliari aveva pronunciato sentenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, resistendo i controricorrenti.

Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno transatto la lite. I difensori della parte ricorrente e di quella controricorrente hanno depositato conformi istanze dirette a ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La questione giunge così alla Corte investita unicamente della verifica della idoneità di tali dichiarazioni e degli effetti consequenziali.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica della legittimazione dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni. Rileva che esse sono idonee all’effetto domandato, in quanto provenienti da difensori che dalle rispettive procure speciali risultano abilitati anche a rinunciare agli atti. Il presupposto processuale è dunque integrato e la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata.

La Corte affronta poi l’ulteriore profilo, autonomo rispetto al primo: l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La conservazione di tale formalità di pubblicità non ha più ragione d’essere quando la lite è stata transatta e le parti ne hanno chiesto l’eliminazione. La Corte richiama sul punto i propri precedenti in tema di cancellazione della trascrizione.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione integrale, coerentemente con l’esito transattivo della vicenda. Verifica inoltre che non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, escludendo l’applicabilità dell’istituto in ragione della peculiare modalità di definizione del giudizio.

Il dispositivo ordina al Conservatore dell’Ufficio provinciale del territorio di Oristano la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva, effettuata con la nota indicata negli atti, con esonero da ogni responsabilità. La Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e impartisce l’ordine di cancellazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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