Il difetto di titolarità passiva è mera difesa non soggetta a preclusioni, ma l’erede non ha interesse a farlo valere (Cass. civ. Sez. 3 n. 16995 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La negazione della titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio attiene al merito della causa e alla fondatezza della domanda, costituendo una mera difesa che, al pari di ogni presa di posizione negativa, non è soggetta ai termini di decadenza previsti dall’art. 167, secondo comma, c.p.c. La questione che non si risolva in un’eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine, può essere rilevata d’ufficio dal giudice e può formare oggetto di motivo di appello, atteso il divieto di nuove eccezioni non rilevabili anche d’ufficio di cui all’art. 345, secondo comma, c.p.c. L’erede che riassuma il giudizio qualificandosi come unico successore universale, senza contestare la propria qualità di titolare del rapporto dal lato passivo, non ha interesse a far valere il difetto di titolarità passiva del proprio dante causa. È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in un’unica censura i distinti vizi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e di omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi di vizi logicamente incompatibili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una committente nei confronti di un ingegnere, per il pagamento di prestazioni professionali relative alla progettazione e direzione lavori su un immobile. Nel giudizio di prime cure era intervenuto il decesso di una delle originarie opponenti, madre della ricorrente, e il processo era stato riassunto dall’odierna ricorrente, anche quale unica erede. La società ricorrente aveva eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva della madre, estranea al contratto di appalto, e lamentato la mancata pronuncia su tale eccezione e su numerose altre doglianze relative alle difformità dei lavori, alla diligenza del direttore dei lavori e alla regolamentazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel prendere in esame il primo motivo di ricorso, ha precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 2951 del 2016, che l’eccezione sollevata dalla ricorrente non atteneva alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, la quale può essere negata dal convenuto con una mera difesa, non soggetta a decadenza. La Corte ha quindi censurato l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il difetto di titolarità passiva avrebbe dovuto essere eccepito con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciononostante, ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse: essendo la causa stata riassunta dalla figlia, qualificatasi unica erede senza contestare la propria veste, alcun concreto interesse poteva apprezzarsi a vedere riconosciuto il difetto di titolarità dal lato passivo della madre.
La Corte ha poi esaminato le plurime censure di omessa pronuncia e motivazione apparente, rigettandole o dichiarandole inammissibili. Con riferimento alla denuncia di vizi di cui all’art. 360, n. 4 c.p.c. e all’art. 360, n. 5 c.p.c., ha ribadito l’inammissibilità della loro proposizione congiunta, stante la loro contraddittorietà: l’omessa pronuncia implica la totale mancanza di una decisione su una domanda, mentre l’omesso esame di un fatto decisivo presuppone che la questione sia stata esaminata. Ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., per la mancata trascrizione degli atti e documenti richiamati a sostegno delle doglianze processuali. Quanto alle questioni relative alle difformità edilizie e alle domande risarcitorie, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per novità in appello e ha escluso che le doglianze potessero risolversi in una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Infine, riguardo al motivo sulle spese processuali, la Corte ha qualificato come un «non motivo» la censura che non conteneva una specifica contestazione della regolamentazione operata dal giudice di merito. Ha, invece, rigettato la doglianza sull’importo liquidato, confermando la correttezza della scelta dello scaglione di riferimento, determinato in base al cumulo delle domande spiegate dalle parti, ai sensi dell’art. 10 c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 10 c.p.c. – Determinazione del valore
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso