Prove della fase cautelare valide nel giudizio contabile di merito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 34 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la fase cautelare attivata con la domanda di sequestro conservativo ante causam costituisce un’anticipazione della fase di merito e non un giudizio autonomo. Conseguentemente, gli atti e i documenti prodotti dal pubblico ministero contabile a sostegno della domanda cautelare confluiscono necessariamente nel fascicolo del giudice del merito, senza necessità di autonoma produzione. La parte pubblica assolve all’onere probatorio richiamando nell’atto di citazione la documentazione già versata in sede cautelare, non essendo configurabile una completa autonomia tra le due fasi. Trova piena applicazione, anche nel rito contabile, il principio di conservazione degli atti giuridici, né osta la diversità del giudice della cautela rispetto a quello del merito.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una denuncia di danno erariale trasmessa dall’Ufficio ispettivo centrale alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania. Oggetto delle verifiche erano i fondi antiusura affidati a un consorzio di garanzia fidi e la loro presunta illecita gestione, con contestuale trasmissione di informativa di reato alla Procura della Repubblica.
Dopo l’invito a dedurre e il ricorso per sequestro conservativo ante causam, la Procura conveniva in giudizio il consorzio, già in liquidazione, il suo ex Presidente e i succedutisi liquidatori, quantificando il danno in oltre tre milioni di euro. La Sezione campana, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la citazione verso il consorzio per mancato perfezionamento della notifica e rigettava la domanda verso gli altri convenuti perché sfornita di prova, poiché la Procura non aveva depositato documentazione a corredo dell’atto di citazione, limitandosi a richiamare quella della fase cautelare. La Procura regionale ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i due motivi di gravame, incentrati sull’errata applicazione delle regole di allegazione e ripartizione dell’onere probatorio e sulla statuizione relativa alle spese di difesa liquidate in favore di uno degli appellati.
La Sezione d’appello ritiene erroneo il presupposto dal quale muove il primo giudice. Pur essendo incontestabile la distinzione ontologica tra fase cautelare e fase di merito, la prima assolve una funzione meramente strumentale rispetto alla seconda, essendo volta ad assicurare la soddisfazione del diritto del creditore pubblico in caso di condanna del presunto responsabile. Tale strumentalità è scolpita nell’art. 74, comma 5, del codice di giustizia contabile, che fissa il termine per il deposito dell’atto di citazione quando la domanda di sequestro sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito.
Ne deriva che la sorte del provvedimento cautelare è legata al promovimento dell’azione risarcitoria nel termine fissato dal giudice che convalida o modifica il sequestro. Non è pertanto sostenibile una situazione di completa autonomia tra le due fasi: non si tratta di due giudizi distinti, ma di due fasi strettamente connesse di un unico giudizio, poiché i fatti posti a fondamento della domanda cautelare sono gli stessi che il pubblico ministero contabile pone a base dell’azione risarcitoria.
L’unicità del procedimento comporta che gli atti della fase cautelare, compresi i documenti prodotti dal pubblico ministero, debbano necessariamente confluire nel fascicolo del giudice del merito. Il pubblico ministero può quindi assolvere all’onere probatorio richiamando, nell’atto di citazione, la documentazione già versata nella fase cautelare.
La Corte non condivide il richiamo all’isolata pronuncia della Cassazione n. 21491 del 2018, che si limita a ribadire la necessità di un’autonoma domanda giudiziale per instaurare il giudizio di merito, come prescrive la norma processuale contabile. Tale principio non esclude, se non accedendo a un’interpretazione formalistica degli istituti processuali, che le prove prodotte nella fase cautelare valgano anche per il merito mediante il richiamo della parte alla documentazione già versata.
L’appello è quindi accolto, con annullamento della sentenza gravata e rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito e sulle spese del grado.
Nota della Redazione
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