Ottemperanza tributaria inammissibile se il giudicato accerta solo l’illegittimità dell’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 2230 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 presuppone un ordine precettivo da eseguire. Esso è pertanto inammissibile quando la sentenza da ottemperare, resa in sede cognitiva, si limiti ad accertare l’illegittimità di un avviso di accertamento senza disporre una restituzione o altro facere. In tal caso il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non può eccedere la statuizione del giudice: il potere torna all’Amministrazione, che provvede secondo la propria discrezionalità, sicché al contribuente resta solo la sollecitazione dei poteri amministrativi e, eventualmente, l’impugnazione del silenzio rifiuto.

Il Fatto

La società contribuente aveva presentato dichiarazione dei redditi per il 2003 evidenziando un credito IRPEG di cui chiedeva il rimborso. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, non riconoscendo il rimborso e richiedendo maggiore IRPEG con relativa sanzione per infedele dichiarazione. La società proponeva ricorso deducendo l’illegittimità dell’atto per violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, l. n. 212 del 2000. Dopo l’accoglimento in primo grado, il rigetto dell’appello dell’Ufficio nel merito e la cassazione con ordinanza che dichiarava illegittimo l’atto impositivo, la società proponeva ricorso per ottemperanza davanti alla CTR. Quest’ultima lo rigettava, rilevando che l’azione è inammissibile se la decisione cognitiva non contiene specifiche prescrizioni da eseguire.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina dell’azione di ottemperanza nel processo tributario, come novellata dal d.lgs. n. 156/2015. L’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 richiama il modello del codice del processo amministrativo, subordinando la procedibilità al passaggio in giudicato della sentenza e fissando competenza per prossimità e paternità del giudice che l’ha pronunciata. Il dies a quo è segnato dalla scadenza del termine a provvedere o dalla messa in mora; il dies ad quem dall’estinzione dell’obbligo.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce il principio secondo cui il giudizio di ottemperanza è ammesso solo in presenza di una sentenza condannatoria. Resta inammissibile l’azione proposta per ottenere un rimborso d’imposta quando il giudice tributario non abbia deciso su un’istanza di rimborso, essendosi limitato ad accertare l’illegittimità di un avviso di rettifica: richiama sul punto Cass. V n. 26433/2018 e Cass. V n. 16569/2019.

La Corte prende poi posizione sul criterio discretivo tra giudizi di cognizione e di esecuzione, valorizzando la valenza cognitiva piena dell’ottemperanza, necessaria a conoscere l’esatta portata del giudicato anche nei suoi aspetti impliciti, con interesse pubblico all’effettività dell’ordinamento (Cass. V n. 20202/2010). Ciò nonostante, il giudicato non può eccedere la statuizione del giudice: il potere torna alla Pubblica Amministrazione, che opera secondo la propria discrezionalità (Cass. V n. 28286/2013).

Applicando tali principi, la Corte esamina l’ordinanza di cui era chiesta l’ottemperanza, rilevando che essa ha sì annullato l’atto impositivo, ma ha anche deciso nel merito accertando l’insussistenza del credito d’imposta in capo alla società, per difetto della effettiva percezione dei dividendi. Ne deriva che nessun ordine precettivo è rinvenibile, non essendovi alcun obbligo di facere a carico dell’Amministrazione.

Il ricorso è dunque rigettato, perché infondato ancor prima che inammissibile. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; nessuna pronuncia sulle spese, per assenza di attività difensiva della parte pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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