Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo non notificato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2210 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è atto impugnabile, perché privo di autonoma pretesa impositiva e mero elaborato informatico riproduttivo degli elementi della cartella. A seguito della novella dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotta dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 in sede di conversione, il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di impugnazione diretta solo nei casi tassativamente indicati, nei quali l’iscrizione a ruolo cagioni un pregiudizio qualificato al debitore. La disciplina sopravvenuta si applica ai giudizi pendenti, perché incide sull’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, da valutare al momento della decisione e non già allo stato degli atti. L’ampliamento delle ipotesi di impugnazione diretta resta riservato alla discrezionalità del legislatore.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso l’estratto di ruolo, dal quale aveva appreso dell’esistenza di avvisi di addebito e cartelle di pagamento, nonché di un’ipoteca legale iscritta su un proprio immobile. Il tribunale rigettava il ricorso, ritenendo l’opposizione inammissibile per carenza di interesse, non essendo stata avviata alcuna azione esecutiva.
La Corte d’appello confermava l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto per difetto di interesse, salvo riconoscerlo per una singola cartella, rispetto alla quale la prescrizione era stata eccepita dopo la notifica; rilevava però che quella cartella era stata regolarmente notificata e aveva formato oggetto di istanza di rateizzazione, con conseguente interruzione del termine. Disattendeva inoltre l’eccezione di decadenza e il disconoscimento delle copie. La società ricorreva per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esclude che la sopravvenuta liquidazione giudiziale di una parte determini l’interruzione del processo di legittimità. Il giudizio di cassazione è dominato dall’impulso d’ufficio e non vi è onere di riassunzione nei confronti del curatore, che può tuttavia intervenire nei limiti delle residue facoltà difensive. Richiama, sul punto, Cass. n. 30785/2023.
Nel merito, la questione concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione, di impugnarli immediatamente insieme col ruolo. Il Collegio rileva che l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, aggiungendo il comma 4-bis, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo le ipotesi tassative di pregiudizio qualificato.
La nuova disciplina ha così limitato l’accesso alla tutela immediata, in precedenza configurata dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, rispetto alla tutela differita. Il Collegio richiama poi Cass. n. 26283/2022, che ha qualificato la prima parte del comma 4-bis come ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico privo di pretesa impositiva, e ha ribadito l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto che riporti un credito già trasfuso in cartella notificata e non impugnata.
Quanto all’applicabilità ai giudizi pendenti, il Collegio aderisce a Cass. n. 10595/2023: l’interesse ad agire ha natura dinamica e può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia ancora da compiere. Nella specie l’estratto non era impugnabile, non ricorrendo alcuna delle deroghe del comma 4-bis, e l’eventuale ampliamento dei casi, pur auspicato da Corte cost. n. 190/2023, resta riservato al legislatore. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della normativa sopravvenuta.
Nota della Redazione
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