Contratto con effetti protettivi del terzo: esclusa la figura generale (Cass. civ. Sez. III n. 2232 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto è retto dal principio di efficacia limitata alle parti di cui all’art. 1372 cod. civ. e l’inadempimento contrattuale produce le sue conseguenze solo nei confronti del creditore. Le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento verso i terzi hanno natura riflessa e integrano una responsabilità extracontrattuale. Non è configurabile nel nostro ordinamento una figura generale di contratto con effetti protettivi del terzo: l’effetto protettivo è riconosciuto solo in fattispecie peculiari, come il contratto della gestante con la struttura sanitaria. Perché operi la tutela contrattuale occorre la fattispecie del contratto a favore di terzi ex art. 1411 cod. civ., che richiede la designazione del terzo quale avente diritto alla prestazione. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha o avrebbe potuto avere, con l’ordinaria diligenza, consapevolezza del danno, essendo sufficiente la mera conoscibilità.

Il Fatto

Una società proprietaria di un natante, sequestrato dalla Guardia di Finanza e affidato con facoltà d’uso alla Stazione Navale, agisce per il risarcimento dei danni subiti dall’imbarcazione a causa di un incendio doloso sviluppatosi presso la sede dell’appaltatrice incaricata dell’allestimento, cui il natante era stato affidato in custodia in forza del contratto di appalto. Il natante era stato poi restituito in condizioni di rottame.

La domanda è proposta contro la società appaltatrice e contro i Ministeri, ai quali si contesta la culpa in eligendo in concorso con la responsabilità del custode. Il giudice di prime cure dichiara la prescrizione quinquennale verso l’appaltatrice e rigetta la domanda verso i Ministeri; la Corte d’appello di Lecce rigetta il gravame. La proprietaria ricorre in cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sostiene di essere parte del contratto di appalto in quanto proprietaria dell’imbarcazione e unico soggetto interessato alle obbligazioni nascenti dal contratto, invocando la figura del contratto con effetti protettivi del terzo e la conseguente prescrizione decennale. La Corte respinge la tesi sul rilievo che la tutela contrattuale opera solo nei confronti della parte del contratto e che il pregiudizio subito dal terzo integra una responsabilità di tipo extracontrattuale.

Il Collegio riconosce che in dottrina è stata elaborata la figura del contratto con obblighi di protezione verso il terzo, ma la distingue dalla fattispecie dell’art. 1411 cod. civ.: nel contratto a favore di terzi il terzo ha diritto alla prestazione fissata dal contratto, mentre nel contratto con obblighi protettivi avrebbe solo diritto alla protezione ex contractu. Richiama l’orientamento stabilizzatosi con Cass. n. 11320 del 2022, che in ambito sanitario ha escluso effetti protettivi verso i terzi fuori dal circoscritto campo della procreazione, e la giurisprudenza che ha ammesso l’effetto protettivo, per la peculiarità della fattispecie, solo per il contratto della gestante. Ne trae la conclusione dell’estraneità alla tradizione giurisprudenziale di una figura generale di contratto con effetti protettivi del terzo.

La Corte esamina anche gli arresti valorizzati dal Procuratore generale, reputandoli non significativi: Cass. n. 21219 del 2022 riguarda una qualificazione del contratto come a favore di terzi in materia di deposito, mentre nel contratto di appalto in questione difettano i presupposti di fatto di tale fattispecie; Cass. n. 15988 del 2010 presenta valenze del tutto peculiari, legate alla fattispecie del c.d. handling aeroportuale e all’interpretazione dell’art. 1777 cod. civ. in materia di deposito.

Resta ferma la sola responsabilità extracontrattuale verso l’appaltatore, con la relativa prescrizione quinquennale. Il secondo motivo è inammissibile perché non censura il rilievo autonomo della conoscibilità del danno con l’ordinaria diligenza, principio conforme a Cass. n. 4899 del 2016. I motivi terzo e quarto, sulla responsabilità dei Ministeri, sono inammissibili per mancato assolvimento dell’onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il quinto motivo è inammissibile perché denuncia l’anomalia motivazionale mediante raffronto con circostanze fattuali esterne, non con un intrinseco vizio della motivazione, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.

Nota della Redazione

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