Conguaglio fiscale INPS e limiti al pignoramento della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 368 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto, e non a quella delle commissioni tributarie, la controversia avente ad oggetto le modalità di esplicazione del conguaglio fiscale da parte del sostituto d’imposta, poiché in essa non si contesta l’esistenza o la consistenza dell’obbligazione tributaria, bensì l’attuazione del rapporto privatistico tra sostituto e sostituito. Il sostituto d’imposta è soggetto a precisi obblighi e scadenze nella determinazione dell’imposta e nel recupero delle somme non trattenute, ai quali non può sottrarsi. I limiti legali previsti per il pignoramento della pensione non si applicano al conguaglio fiscale, che risponde a una diversa funzione e a una diversa disciplina. La tutela cautelare richiede la prova del pregiudizio grave e irreparabile, non potendosi fondare sulla sola allegazione della privazione del trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, dopo aver risieduto in Tunisia e aver fatto rientro in Italia, ha contestato le trattenute fiscali operate dall’INPS a titolo di conguaglio sui ratei di maggio, giugno e luglio 2024, che avevano ridotto la pensione a poche decine di euro mensili. Ha chiesto in via cautelare la sospensione delle trattenute e la restituzione di quanto già prelevato; nel merito, ha domandato accertarsi che il recupero dell’indebito previdenziale dovesse avvenire nella misura di un decimo eccedente il minimo vitale.

Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 38 e 53 Cost., dell’art. 545 c.p.c. e della legge n. 212/2000, prospettando altresì la compensazione con un credito riconosciutogli da una precedente pronuncia della stessa Sezione. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e la carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto dell’istanza e della domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. La controversia non investe il diritto al recupero fiscale, che il ricorrente non contesta, ma le modalità con cui l’INPS, quale sostituto d’imposta, esercita le proprie competenze. Non si tratta di contestazione su tributi né di impugnazione di un provvedimento dell’amministrazione finanziaria, bensì del rapporto di natura privatistica tra sostituto e sostituito. A sostegno richiama la giurisprudenza della Cassazione (n. 2133/2013, n. 9246/2018).

Affermata la giurisdizione, il Giudice nega i presupposti della tutela cautelare. Il ricorrente non offre alcuna prova del pregiudizio grave e irreparabile: si limita ad affermare di essere privo di mezzi di sostentamento, senza produrre dichiarazione dei redditi, attestazione ISEE o altra documentazione sull’assenza di ulteriori fonti di reddito. L’onere della prova grava su di lui, in forza dei principi generali richiamati dall’art. 161, co. 1, c.g.c. e dall’art. 152, co. 1, lett. e), c.g.c.. Né egli prova la comunicazione del rientro in Italia all’INPS, né risulta che abbia regolarizzato la posizione in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo scrutinio del fumus boni iuris conduce il Giudice a una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, co. 5, c.g.c. per manifesta infondatezza della pretesa. L’art. 23, co. 3, d.P.R. n. 600/1973 impone al sostituto di effettuare il conguaglio e di rideterminare l’imposta sull’ammontare complessivo dei compensi; l’art. 38, co. 7, d.l. n. 78/2010 prevede il prelievo in un numero massimo di undici rate per i redditi di pensione non superiori a 18.000 euro. Il ricorrente, come rilevato dall’INPS, non si trova in tale situazione reddituale. Egli avrebbe potuto concordare il versamento dell’intero importo, ma ciò non risulta.

Il Giudice esclude poi l’ammissibilità della compensazione tra il debito fiscale e il credito derivante dalla riliquidazione della pensione, trattandosi di debiti di natura diversa. Infine, chiarisce che i limiti previsti dall’ordinamento in tema di pignoramento della pensione, compresi quelli dettati per il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, non si applicano al conguaglio fiscale, per la diversità di funzione e di disciplina. Il ricorso è pertanto respinto; le spese sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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