Eredi non possono chiedere riliquidazione della pensione diretta del dante causa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 131 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’erede del titolare di pensione diretta non è legittimato a proporre ex post domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza del dante causa mediante l’applicazione di benefici economici che questi, in vita, non aveva rivendicato né in sede amministrativa né in sede giudiziaria. Il diritto alla pensione è personale e indisponibile, ma la relativa titolarità spetta al solo pensionato; con il suo decesso la pretesa di rideterminazione si estingue e non transita iure successionis nel patrimonio degli eredi. La regola di coincidenza tra chi agisce e chi è affermato titolare del diritto discende dall’art. 24, primo comma, Cost. La carenza di legittimazione ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il Fatto
I ricorrenti, figli ed eredi di un dipendente regionale collocato in quiescenza dall’inizio del 1988, chiedono la riliquidazione del trattamento pensionistico del dante causa. Sostengono che l’Amministrazione abbia corrisposto in misura fissa gli incrementi previsti dall’art. 5, comma 1, legge reg. n. 19/1991 e dall’art. 8, comma 1, d.P.Reg. 30.01.1993, senza calcolare su di essi la progressione economica con aumenti periodici biennali del 4% in ragione composta, secondo la lettera “A” della tabella “O” allegata alla legge reg. n. 41/1985.
Con PEC dell’8 maggio 2023 gli eredi avevano chiesto al Fondo Pensioni Sicilia la liquidazione dei benefici, degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Non avendo ottenuto riscontro, hanno proposto ricorso davanti alla Corte dei conti. L’Ente resistente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire degli eredi, il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo o del lavoro per le pretese sul rapporto di servizio e, in subordine, la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta in via pregiudiziale la questione della legittimazione, ritenendo condivisibile l’eccezione dell’Amministrazione. I ricorrenti non sono titolari di pensione di reversibilità e agiscono iure successionis per un diritto di cui non sono titolari.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 24, primo comma, Cost., che impone la coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda è affermato titolare del diritto. Il giudice richiama e fa proprie le decisioni della Sezione d’appello per la Regione Siciliana nn. 26 e 27/A/2020, le quali, sulla scorta di un orientamento consolidato (nn. 22/A/2017, 87/A/2017, 83/A/2017, 197/A/2017 e 192/A/2018), escludono che l’erede del titolare di pensione diretta possa formulare ex post domanda di applicazione di benefici pretermessi, mai rivendicati dal dante causa in sede amministrativa o giudiziaria.
Il principio trova fondamento nella natura del diritto: la pensione è personale e indisponibile, ma la facoltà di agire per la prestazione previdenziale spetta al solo titolare, che può esercitarla in qualunque momento. Deceduto il titolare, gli eredi possono agire solo per i crediti vantati e non riscossi, nei limiti della prescrizione. La riliquidazione del trattamento, invece, investe un rapporto esauritosi con il decesso e non trasferibile agli eredi.
Il giudice sottolinea che la decisione n. 26/A/2020 ha riformato la pronuncia n. 609/2019, più volte richiamata da parte ricorrente a sostegno della propria tesi. Aggiunge che la carenza di legittimazione ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, richiamando Cass. Sez. III n. 4898 del 14.3.2016, Cass. Sez. III n. 10717 del 16.5.2011 e Corte dei conti, Sez. III d’Appello n. 342 del 10.6.2014.
Applicando tali principi, il giudice rileva che il dante causa era in quiescenza dal febbraio 1988 ed è deceduto nel 2008, senza aver mai preteso i benefici invocati. La domanda degli eredi è pertanto inammissibile. Restano assorbite le ulteriori questioni, compresa l’eventuale prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 250,00.
Nota della Redazione
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