Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel ricalcolo contributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 5 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, la sopravvenuta definizione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con pronuncia dichiarativa che assorbe ogni statuizione sul merito. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e, in presenza di giusti motivi, può essere integralmente compensata. Costituisce giusto motivo di compensazione la circostanza che i rinvii siano stati determinati dalla mancata produzione, da parte del ricorrente o del soggetto tenuto alla trasmissione dei flussi, della documentazione necessaria alla definizione della domanda, e non da un ritardo imputabile all’ente previdenziale. In tal caso il comportamento processuale dell’ente, che abbia dato atto dell’intervenuta integrazione documentale, non integra i presupposti per addossargli le spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento della contribuzione aggiuntiva versata ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 564/1996, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico. Nel ricorso ha rappresentato di aver lavorato per una società energetica fino al dicembre 2009 e di essere poi stato distaccato presso un’organizzazione sindacale, della quale è divenuto segretario generale.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’impossibilità di valutare la richiesta per mancanza di idonea documentazione: non erano disponibili le denunce mensili relative al periodo fino al 2017 né l’autorizzazione al versamento della contribuzione da parte del sindacato. Su richiesta delle parti sono stati disposti molteplici rinvii. Con memoria del 2 gennaio 2025 l’INPS ha dato atto che la trasmissione dei flussi dell’intero periodo era stata effettuata dallo studio di consulenza del sindacato tra il 24 e il 26 settembre 2024 e che solo dopo tale integrazione ha potuto porre in essere le attività di propria competenza, concludendo per la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha preso atto che il contenzioso è venuto meno, essendo intervenuta la definizione della pretesa sostanziale per effetto dell’integrazione documentale. Sussistono dunque le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Quanto alla regolazione delle spese, il ricorrente ha insistito per il riconoscimento delle spese di lite, mentre la difesa dell’INPS ha chiesto la compensazione, osservando che la documentazione necessaria al ricalcolo non poteva essere nella disponibilità dell’ente previdenziale.

Il Giudice ha ritenuto che i rinvii per la definizione della controversia siano stati dettati dalla mancata produzione della documentazione necessaria da parte del sindacato presso il quale il ricorrente era stato distaccato. Ha altresì escluso che alcun ritardo sia imputabile all’INPS.

Su tali basi ha ravvisato giusti motivi per procedere all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra il ricorrente e l’ente previdenziale. La decisione è stata assunta in composizione monocratica, con dichiarazione di estinzione del giudizio e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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