Inammissibile la correzione per errore materiale sullo scaglione delle spese (Cass. civ. Sez. III n. 22023 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione dell’errore materiale il ricorso proposto decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento deve essere notificato alla parte personalmente, non al difensore, trovando applicazione il limite di cui all’art. 288, terzo comma, cod. proc. civ., espressione di una presunzione di cessazione dell’incarico difensivo applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione. La correzione non può poi estendersi a un errore inesistente: quando il provvedimento abbia ex professo esaminato la questione del valore della controversia e ne abbia tratto in diritto lo scaglione applicato, la diversa opinione della parte sul criterio di liquidazione non integra un errore materiale e l’istanza è inammissibile.

Il Fatto

Con ordinanza n. 35659 del 2023 la Corte accoglieva il ricorso della società, cassando la sentenza del Tribunale di Patti n. 3/2022 e condannando il controricorrente al pagamento delle spese di merito e di legittimità, liquidate secondo lo scaglione compreso tra euro 260.000,00 e euro 520.000,00.

Il ricorrente, già controricorrente in quel giudizio, ha proposto istanza di correzione sostenendo che le spese del giudizio di legittimità sarebbero state liquidate per mero errore applicando il predetto scaglione anziché quello corrispondente all’effettivo valore della causa, compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione di regolare instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è stato notificato alla società e non al difensore che la rappresentava nel giudizio conclusosi con l’ordinanza da correggere. Il Collegio ritiene la notificazione validamente eseguita: l’art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. introduce un limite alla perpetuatio dell’ufficio del difensore e all’efficacia dell’elezione di domicilio compiuta per il giudizio.

Il limite opera quando il ricorso per correzione sia proposto dopo un anno dalla pubblicazione del provvedimento, imponendo la notificazione alla parte personalmente. La Corte ne afferma la portata generale, perché il limite si fonda su una presunzione di avvenuta cessazione dell’incarico difensivo collegata alla conclusione del giudizio e all’esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione, come già chiarito da Cass., sez. 1, n. 9174 del 2006 e dalle altre pronunce richiamate. Ne deriva l’applicabilità della regola anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.

Nel merito, l’istanza non supera il vaglio di ammissibilità. Il giudizio sfociato nell’ordinanza da correggere aveva avuto per oggetto proprio l’individuazione del valore della causa di opposizione agli atti esecutivi, promossa dal ricorrente per la caducazione degli effetti dell’aggiudicazione del bene pignorato. Accogliendo il ricorso della società, che censurava la liquidazione delle spese operata dal giudice di merito, la Corte aveva richiamato un consolidato orientamento, richiamato nelle pronunce Cass., sez. 3, n. 1360 del 2014, Cass., sez. 6-3, n. 38370 del 2021 e Cass., sez. 3, n. 35878 del 2022, secondo cui il valore va determinato in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, con riguardo al prezzo offerto e pagato dall’aggiudicataria.

In applicazione di tale criterio, il valore della controversia era stato assunto in misura corrispondente al prezzo dell’aggiudicazione, con conseguente riferimento allo scaglione compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00. La Corte conclude che l’ordinanza impugnata non è incorsa in alcun errore materiale: essa ha anzi esaminato in diritto, e in modo espresso, proprio la questione della corretta individuazione del valore della controversia. Il diverso criterio proposto dalla parte non configura un errore emendabile con il procedimento di correzione, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile e non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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