Pensione privilegiata: inammissibile il ricorso se manca la domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 119 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione dinanzi alla Corte dei conti il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26.8.2016, n. 154, quando l’infermità per cui si invoca la dipendenza da causa di servizio non sia stata oggetto di alcuna domanda di pensione privilegiata in sede amministrativa. Il riconoscimento del nesso causale o concausale presuppone, infatti, una precedente istanza sulla quale l’amministrazione si sia pronunciata. La sola richiesta di accertamento della dipendenza, avulsa da una domanda pensionistica, non radica la giurisdizione contabile e non consente al giudice di pronunciarsi sul diritto fatto valere.
Il Fatto
La ricorrente, già militare della Marina Militare e poi transitata nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — le discopatie L4-L5 e L5-S1 e il prolasso vaginale di 1° grado con deficit funzionali — e il conseguente diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Il Ministero della Difesa e l’INPS hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva; il Ministero ha anche prospettato il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Nel merito entrambi hanno sostenuto l’infondatezza della pretesa, per difetto di prova del nesso causale tra le mansioni svolte e l’insorgenza delle patologie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 154/2016. La decisione non investe il merito delle patologie, ma un presupposto processuale: l’esistenza di una domanda amministrativa sulla quale il giudice possa pronunciarsi.
Quanto alle discopatie L4-L5 e L5-S1, il Collegio ha rilevato che per tale infermità non era stata avanzata alcuna domanda di pensione privilegiata. La ricorrente si era limitata a richiedere in sede amministrativa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo, senza estendere la pretesa pensionistica a questa patologia. Difetta, dunque, l’oggetto stesso della domanda giudiziale.
Quanto al prolasso vaginale, l’originario decreto ministeriale di rigetto era stato annullato in via di autotutela. La Corte ne ha tratto la conseguenza che l’attività istruttoria deve proseguire secondo il d.P.R. 29.10.2001, n. 461, e che la relativa domanda non è ancora matura per la decisione giurisdizionale. Il procedimento amministrativo è, in altri termini, ancora pendente.
L’inammissibilità deriva, in particolare, dalla domanda relativa alle discopatie, che risulta sottratta al vaglio del giudice per assenza del presupposto amministrativo. Su tale rilievo il ricorso è stato integralmente respinto, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari né di disporre la CTU richiesta in via istruttoria.
Le spese sono state poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza, nella misura di € 250,00 per ciascuna parte resistente.
Nota della Redazione
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