Cessata materia del contendere per riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 258 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento in godimento, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata per effetto dell’adempimento dell’Ente previdenziale determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La legittimazione passiva spetta esclusivamente all’INPS, quale Ente gestore e pagatore dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, con conseguente estromissione del datore di lavoro. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla condotta collaborativa dell’Istituto che abbia provveduto alla riliquidazione in tempi non irragionevoli.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Comune di Napoli dal 2.1.1979 al 30.4.2018, lamentava il mancato adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali, integralmente quiescibili, introdotti dal CCNL del 21 maggio 2018 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2018.

Non avendo ottenuto quanto riteneva di spettanza, adiva la Corte dei conti a seguito di declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario, domandando la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento e al pagamento degli arretrati. Si costituivano l’INPS, chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento, e il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice Unico estromette il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva. Sussiste la sola legittimazione dell’INPS, quale parte resistente in qualità di Ente gestore e pagatore per i dipendenti pubblici, con riferimento al preteso ricalcolo del rateo pensionistico.

Nel merito, la documentazione in atti attesta la riliquidazione del trattamento pensionistico a cura dell’Istituto previdenziale, con corresponsione degli arretrati di spettanza e conseguente integrale soddisfazione della pretesa azionata. Tale circostanza è riconosciuta in udienza sia dall’Ente previdenziale sia dal legale di parte ricorrente.

In particolare, l’INPS ha inserito sulla posizione contributiva del ricorrente i contributi dovuti sugli arretrati spettanti in base al nuovo CCNL, previo versamento e invio da parte del Comune della nuova certificazione modello PA04, e ha ricostruito la pensione. I ratei arretrati sono stati pagati con il cedolino di pensione del mese di giugno 2022.

La Corte fonda il proprio convincimento sulla determina di riliquidazione della pensione e sul cedolino di pensione del mese di maggio 2022, oltre che sulla relazione amministrativa del funzionario INPS. Alla stregua dei motivi illustrati, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Le spese di lite sono compensate in ragione della condotta collaborativa dell’INPS, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento in tempi non irragionevoli a seguito del versamento dei contributi da parte del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *