Cessazione della materia del contendere nell’esecuzione di sentenza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 87 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare giudicato sostanziale e produttiva di effetti soltanto processuali. Essa postula fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso dai quali emerga il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire. I fatti devono essere ritualmente acquisiti o concordemente ammessi e tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto. Nel giudizio di esecuzione, la declaratoria può fondarsi sulla deduzione dell’Amministrazione dell’avvenuta ottemperanza, ove il ricorrente vi aderisca.
Il Fatto
La ricorrente ha adito la Corte dei conti per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 100/2022, pubblicata il 14/11/2022 e notificata il 15/11/2022, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza a decorrere dal 01/09/2016, con pagamento delle differenze sui ratei maturati e non riscossi. La sentenza era passata in giudicato anche nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Lamentava la mancata ottemperanza dell’INPS, che aveva addotto la mancata implementazione dei flussi delle denunce analitiche mensili da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro. Senza esito era rimasto anche l’atto di messa in mora notificato il 16/10/2023. Chiedeva pertanto l’assegnazione di un termine per l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato d’ufficio un vizio del contraddittorio e, con decreto fuori udienza n. 2/2024 del 31.5.2024, ha fissato il termine perentorio di trenta giorni per la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933. La notificazione è stata eseguita il 3.6.2024; il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
Nelle more, l’INPS ha dedotto che la competente sede di Genova aveva provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati, producendo documentazione pertinente. All’udienza del 9.10.2024 il difensore della ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta riliquidazione delle spettanze, insistendo per le spese.
La Corte ha ricostruito l’istituto richiamando il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere è pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare giudicato sostanziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse a ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Ha richiamato Cass., III, n. 3598/2015, Cass., III, n. 16891/2021, Cass., VI, n. 15521/2015 e Cass. n. 5390/2000, nonché il proprio precedente di Sez. Liguria n. 88/2022.
Nel caso concreto, la deduzione dell’Amministrazione previdenziale sulla avvenuta riliquidazione e sul pagamento degli arretrati, sostenuta da documentazione pertinente e non contestata, con l’adesione del procuratore della ricorrente, integra i requisiti richiesti. La declaratoria ha quindi trovato ingresso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Nota della Redazione
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