Parere parzialmente negativo su costituzione di CER in forma cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 159 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 costituisce un controllo su atto specifico e concreto, i cui esiti non sono preclusivi per l’amministrazione, ma il cui oggetto è la conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P.. L’ente locale che intenda costituire una comunità energetica rinnovabile mediante un modulo organizzativo societario non può invocare le finalità meritorie della fattispecie astratta né la normativa di settore sopravvenuta per attenuare l’onere motivazionale rafforzato: il rapporto tra d.lgs. n. 199/2021 e T.U.S.P. non è di regola e eccezione, né comporta deroga o abrogazione implicita. La motivazione analitica deve ancorare la partecipazione alle finalità istituzionali con riguardo all’oggetto sociale concreto, non al modello astratto, e deve dare conto della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, indicando l’importo della spesa, il capitolo di bilancio e la relativa copertura. Il difetto di copertura e la discrasia sull’entità della partecipazione impediscono una compiuta valutazione e integrano parere parzialmente negativo.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione e la costituzione di una comunità energetica rinnovabile di area vasta, in forma di società cooperativa, acquisendo 710 azioni per un controvalore di 17.750,00 euro e approvando gli schemi di atto costitutivo e statuto. L’operazione chiude un percorso avviato da altro ente locale in qualità di promotore, al quale avevano aderito otto Comuni, nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione sulla mobilità sostenibile.
Il magistrato istruttore ha chiesto ulteriori atti e chiarimenti, in particolare il parere dell’organo di revisione e l’avviso di manifestazione di interesse, nonché precisazioni sulle forme di consultazione pubblica. L’ente ha dato riscontro; esaurita l’istruttoria, la questione è stata deferita alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce innanzitutto la fisionomia della funzione assegnata alla magistratura contabile dall’art. 5 T.U.S.P., come novellato. Il parere deve intervenire entro sessanta giorni, ma non ha effetti preclusivi: l’amministrazione può procedere anche in caso di pronuncia negativa, con motivazione analitica rafforzata e pubblicazione delle ragioni sui propri canali istituzionali. L’istruttoria non è disciplinata dalla norma, ma è ammessa in forza del potere generale di richiedere atti e notizie strumentali alle funzioni di controllo, senza sospensione del termine.
Sul piano formale, il Collegio rileva l’incoerenza tra i dati dell’atto deliberativo e quelli posti a base delle analisi della relazione tecnico-economica: 710 azioni per 17.750,00 euro nell’uno, 80 azioni per 2.000,00 euro nell’altra. L’onere di consultazione pubblica è ritenuto sostanzialmente assolto, perché gli schemi messi a disposizione con delibera di Giunta trovano piena rispondenza nella successiva delibera consiliare. Manca invece qualsiasi motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato: la valutazione è di esclusiva competenza dell’amministrazione e non può essere delegata all’organo di revisione.
Sul versante sostanziale, la Corte esclude che le finalità meritorie delle CER possano supplire all’onere motivazionale. Il dato testuale non offre alcun esonero; il d.lgs. n. 199/2021 non deroga al T.U.S.P.; ciò che rileva non è la scelta di partecipare a una CER, ma la decisione di perseguirla tramite un modulo societario, che va rapportato all’oggetto sociale concreto. L’atto assume come presupposto il rispetto delle finalità istituzionali, ma la Sezione ritiene di poter superare la carenza in ragione delle previsioni statutarie, richiamando l’ente a una puntuale applicazione della norma per il futuro. L’operazione è sussunta nel vincolo di attività dell’art. 4, comma 7, T.U.S.P., data la prevalenza della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La sostenibilità oggettiva è ritenuta tendenzialmente assolta grazie al business plan, ma con raccomandazioni: mancano i costi di personale, i compensi degli amministratori non sono quantificati, difettano le analisi di sensitività. La sostenibilità soggettiva non è invece adeguatamente dimostrata: la discrasia sul numero di azioni e sul controvalore non consente di accertare l’effettiva copertura in bilancio, poiché la delibera richiama il capitolo di spesa indicato nel deliberato di altro ente, senza individuare il proprio. Il Collegio segnala inoltre clausole statutarie sui prestiti dei soci che potrebbero eludere il divieto di soccorso finanziario e vulnerare l’autonomia patrimoniale perfetta.
In conclusione, la Sezione esprime parere parzialmente negativo e ordina la pubblicazione della deliberazione. Resta ferma la facoltà dell’ente di discostarsene con motivazione analitica, poiché gli esiti del controllo sul singolo atto possono divergere da quelli sugli altri partecipanti alla medesima operazione.
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Nota della Redazione
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