Cessazione materia contendere e inammissibilità ricorso per sopravvenuta carenza interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15295 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta congiunta delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata su una sopravvenuta transazione, va qualificata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia della Corte di cassazione. Tale carenza ridonda in inammissibilità del ricorso, non potendo la Corte pronunciarsi su un rapporto ormai definito dalle parti. L’inammissibilità così derivata non è originaria, ma conseguente a fatto sopravvenuto. Ne deriva che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché il meccanismo sanzionatorio è di stretta interpretazione e non si applica all’inammissibilità derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La lavoratrice, impiegata come lavoratrice socialmente utile alle dipendenze di un Comune, aveva chiesto l’accertamento di un rapporto subordinato di fatto ai sensi dell’art. 2126 c.c. a partire dal luglio 1996, con condanna al pagamento delle differenze retributive, alla regolarizzazione contributiva e, in subordine, alla costituzione di una rendita vitalizia presso l’Inps.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il rapporto di fatto, condannando il Comune alle differenze stipendiali, al t.f.s., al versamento dei contributi per il periodo non prescritto e alla costituzione della rendita vitalizia per il periodo anteriore. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso. Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo transazionale e hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’istanza congiunta depositata il 26 maggio 2025. La sua mera lettura rende chiaro e univoco che tra la lavoratrice e il Comune è cessata la materia del contendere in ragione dell’intervenuta transazione, formalizzata prima in una scrittura privata e poi in un verbale di conciliazione sindacale.
La richiesta di declaratoria va qualificata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia della Suprema Corte. Tale carenza ridonda, secondo la costante impostazione della Corte, nell’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Nessun interesse alla definizione della lite hanno manifestato le altre parti. L’Inps e la Regione sono rimaste intimate; il Ministero del Lavoro si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare a un’eventuale udienza pubblica, non fissata, senza svolgere alcuna attività difensiva. La Corte rileva inoltre che il Ministero difetta comunque di un interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il comportamento processuale concorde delle parti costituite, l’esito alternato dei giudizi di merito e il consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto del ricorso solo in epoca successiva alla sua proposizione impongono la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite, nulla per quelle rimaste intimate.
Infine, la Corte esclude i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La ratio della disposizione è scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e il meccanismo, di stretta interpretazione, non si applica all’inammissibilità non originaria ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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