Legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate sui vizi della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 15294 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, gli art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 non escludono la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, ente impositore, ma si limitano a giustificare, in alcuni casi, quella dell’agente della riscossione, qualificabile come adiectus solutionis causa. Il difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore non può quindi essere affermato quando la controversia investa vizi propri della cartella. Quanto alla motivazione, la cartella di pagamento che segue un atto impositivo già determinativo del quantum del debito e degli interessi è congruamente motivata, con riguardo agli interessi maturati, mediante il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori. Solo se la cartella costituisce il primo atto della pretesa per interessi essa deve indicare l’importo, la base normativa e la decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento in materia di IRPEF per gli anni d’imposta 1975 e 1976. Dopo l’accoglimento in primo grado e la riforma in appello, la Commissione Tributaria Centrale dichiarava estinti i giudizi per mancata presentazione dell’istanza di trattazione. Nelle more il contribuente decedeva.
L’Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo imposte e interessi e il concessionario notificava agli eredi la cartella di pagamento. Gli eredi la impugnavano contestando, tra l’altro, la mancata indicazione delle ordinanze di estinzione, vizi della notifica, il difetto di sottoscrizione e la prescrizione del credito. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR respingeva gli appelli di entrambe le parti. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione; il contraddittorio era integrato nei confronti dell’Agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore. L’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, letto con l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, non nega la legittimazione dell’ente creditore: la norma sull’agente della riscossione si occupa del caso in cui questi possa autonomamente essere convenuto, non anche di escludere l’ente impositore titolare del credito.
Il Concessionario è adiectus solutionis causa, soggetto incaricato di ricevere il pagamento. Richiamando Sez. VI-V n. 5062 del 2022 e, in precedenza, Sez. V n. 8613 del 2011, la Corte ribadisce che, se il contribuente impugna la cartella per motivi che non attengono a vizi propri di essa, il ricorso va notificato all’ente impositore.
La Corte rigetta poi la censura di motivazione apparente. Il giudice d’appello ha esposto l’iter logico e la ratio decidendi, rilevando che i contribuenti avevano formulato eccezioni riguardanti direttamente la condotta dell’Amministrazione finanziaria; la motivazione non è quindi inidonea a rivelare il percorso decisionale.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse, poiché la CTR aveva condiviso la prospettazione dell’Amministrazione sul calcolo degli interessi. Nel merito, richiamando Sezioni Unite n. 22281 del 2022, la Corte conferma che la cartella è congruamente motivata, quanto agli interessi, con il richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori; se invece è il primo atto della pretesa per interessi, deve indicarne importo, base normativa e decorrenza, non i singoli saggi. Il ricorso è respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese e compensazione nei rapporti con l’Agente della riscossione.
Nota della Redazione
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