La buona fede del dipendente pubblico non impedisce la ripetizione dell’indebito retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19269 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, il recupero da parte dell’Amministrazione delle retribuzioni corrisposte indebitamente costituisce atto di natura privatistica, riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., e non esercizio di potestà amministrativa. Ne consegue che la percezione in buona fede degli emolumenti e la condotta dell’ente erogatore non sono di ostacolo al diritto-dovere della P.A. di ripetere le somme illegittimamente corrisposte. La rilevanza dell’errore del solvens non può essere ipotizzata per il datore di lavoro pubblico, il quale non ha il potere di disporre del trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva. L’art. 2033 cod. civ., riletto alla luce della giurisprudenza CEDU e della sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023, non è costituzionalmente illegittimo, poiché il legittimo affidamento del percettore trova tutela attraverso la clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ., la cui operatività può determinare, in relazione alle circostanze concrete, la temporanea inesigibilità, totale o parziale, del credito e il dovere del creditore di accordare una rateizzazione della restituzione.

Il Fatto

Un Comune aveva agito in giudizio nei confronti di un ex dirigente per ottenere la ripetizione di somme corrisposte a titolo di indennità di posizione e di risultato, ritenute indebite per il mancato assorbimento dell’indennità di funzione e per l’errata quantificazione dell’indennità di risultato nel periodo tra il 2001 e il 2007. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando il dirigente alla restituzione di una somma, e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo tardive le eccezioni proposte solo in grado di appello e infondata l’eccezione di prescrizione, in quanto all’azione di ripetizione si applica il termine decennale.

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea valutazione della consulenza tecnica, l’omessa valutazione di punti decisivi, l’illegittimità del provvedimento di intimazione per carenza motivazionale e istruttoria e, infine, la propria buona fede e il principio dell’affidamento incolpevole, prospettando anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ.. Il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso per la mescolanza di censure eterogenee, riferite a diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili. Ha inoltre rilevato che, essendosi realizzata l’ipotesi di doppia conforme con la sentenza di appello, il ricorso avrebbe potuto essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4), e non anche per il vizio di motivazione.

Nel merito, la Corte ha ricordato che la questione dell’eventuale rilevanza impeditiva dell’affidamento del lavoratore di buona fede era stata portata all’attenzione della Corte costituzionale con l’ordinanza interlocutoria n. 40004/2021. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 8/2023, aveva però escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ., valorizzando il quadro di tutele dell’affidamento legittimo che l’ordinamento già appronta, il cui fondamento risiede nella clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ.. Tale clausola impone al creditore di esercitare la propria pretesa tenendo conto della sfera di interessi del debitore, potendo determinare un’inesigibilità temporanea o parziale della prestazione e il dovere di accordare una rateizzazione della somma richiesta.

La Corte ha poi precisato che la Pubblica Amministrazione è titolare di un vero e proprio diritto-dovere di ripetere le somme indebitamente erogate, senza alcuna discrezionalità, tanto che il mancato recupero configura un danno erariale. Ha escluso la rilevanza dell’errore del solvens nel lavoro pubblico privatizzato, in quanto il datore di lavoro pubblico non può disporre del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva, nemmeno in senso migliorativo, con la conseguenza che l’eventuale volontà di attribuire un trattamento di miglior favore sarebbe del tutto irrilevante.

Pertanto, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per l’applicazione dei temperamenti individuati dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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