Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza al giudicato (TAR Piemonte n. 510 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato, ancorché l’adempimento sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso. La sopravvenuta esecuzione del titolo non elide la soccombenza sostanziale del resistente, con la conseguenza che le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto due sentenze del giudice ordinario con le quali era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato ad accreditare le relative somme, oltre al pagamento di un importo a titolo di indennità sostitutiva delle ferie con interessi.

Non avendo l’amministrazione dato spontanea esecuzione ai giudicati, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta, la condanna a penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. In vista della camera di consiglio la ricorrente ha dato atto dell’avvenuto accreditamento sulla carta elettronica, insistendo per l’esecuzione quanto all’indennità sostitutiva delle ferie e interessi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della documentazione depositata dall’amministrazione, dalla quale risulta l’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, aumentate degli interessi legali. L’esecuzione del titolo è dunque divenuta integrale nel corso del giudizio.

Su questa base il Collegio ha ritenuto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità ulteriore per la parte ricorrente e risultando così superata la pretesa di ottemperanza.

Quanto alle spese, il Tribunale ha valorizzato il dato temporale dell’adempimento: l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso. Da qui la sua soccombenza sostanziale, che giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite.

Le spese sono state quindi poste a carico di parte resistente e determinate in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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