Improcedibile il ricorso sull’inerzia comunale dopo la definitività del titolo regionale (TAR Campania n. 3210 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di annullamento in autotutela di una S.C.I.A. e degli atti presupposti diventa improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvenga un titolo autorizzativo regionale definitivo che consolidi la posizione giuridica dei controinteressati. In tal caso l’eventuale pronuncia del giudice amministrativo sull’inerzia comunale è priva di utilità concreta, perché non è più idonea a incidere sull’assetto degli interessi ormai stabilizzato. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Fatto
Le ricorrenti, titolari di due farmacie, hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza e successiva diffida con cui avevano chiesto l’annullamento in autotutela della S.C.I.A. n. 14319/2024 e degli atti collegati all’apertura della sede farmaceutica n. 4 del medesimo Comune. Secondo le ricorrenti, i locali individuati come sede della nuova farmacia sarebbero ubicati fuori dalla zona assegnata e ricadrebbero nella pianta organica della farmacia di cui sono titolari.
La vicenda ha avuto una evoluzione rilevante nel corso del giudizio. L’amministrazione regionale ha infatti adottato il decreto di autorizzazione all’apertura dell’esercizio farmaceutico e tale provvedimento è stato impugnato con separato ricorso, definito dal Consiglio di Stato con sentenza che ne ha accertato la legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse alla decisione, rilevando che le stesse ricorrenti, con apposita memoria, hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il percorso argomentativo muove dalla considerazione che la definitività del titolo autorizzativo regionale ha determinato il consolidamento della posizione giuridica dei controinteressati. Da qui la conseguenza che una eventuale pronuncia sull’inerzia comunale rispetto all’istanza di autotutela non sarebbe più in grado di produrre alcuna utilità concreta per le ricorrenti.
Il Tribunale sottolinea come l’oggetto originario del ricorso fosse il silenzio serbato dal Comune sulla diffida, dedotto in violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, unitamente alle censure di merito sull’illegittimità della S.C.I.A. per profili urbanistici, di viabilità e di pubblica sicurezza e per l’apertura di un nuovo vano di accesso.
La sopravvenuta carenza dell’interesse, secondo il Collegio, assorbe ogni altra questione, perché l’esito del giudizio sul silenzio non potrebbe comunque travolgere un titolo ormai definitivo. La definizione in rito consente quindi di disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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