Improcedibilità per sopravvenuta rinuncia al riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 10476 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore della sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso determina l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendosi limitare a prendere atto della richiesta e a dichiarare l’improcedibilità, con compensazione delle spese di lite in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, finalizzato all’esercizio dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Avverso il diniego, l’interessata aveva proposto plurime censure, tra cui la violazione della normativa europea e nazionale sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’eccesso di potere.
Alla camera di consiglio del 2 aprile 2025, l’istanza cautelare era stata accolta e non appellata. Successivamente, la difesa della ricorrente depositava una nota con cui comunicava la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta della difesa della ricorrente, rilevando come la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporti l’improcedibilità del giudizio. Richiamando la giurisprudenza univoca del Consiglio di Stato, il Tribunale ha evidenziato che, in tali evenienze, non è consentito al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia, in ossequio al principio dispositivo.
La pronuncia si fonda sul rilievo che l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto della rinuncia presentata dall’interessata, con conseguente cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza entrare nel merito delle censure dedotte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando il carattere meramente processuale della pronuncia e l’assenza di una soccombenza sostanziale. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza pubblica del 3 giugno 2026.
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Nota della Redazione
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