Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 509 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’esecuzione parziale del giudicato, dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle statuizioni già attuate e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alle residue, fissando un termine per l’adempimento. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il giudice provvede sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta. È ammessa la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nel giorno di efficacia della nomina del Commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ha accertato il suo diritto al beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali, nonché a pagare la somma lorda di € 403,29 a titolo di differenze retributive.

Non avendo ottenuto l’integrale esecuzione del titolo, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale connessi alla serialità della vicenda.

La Motivazione della Corte

In vista della camera di consiglio la parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto accreditamento sulla carta elettronica degli importi indicati nel titolo, insistendo per l’ottemperanza quanto alle differenze retributive, aumentate degli interessi legali. Su questa base il Tribunale ha rilevato che, per la parte già eseguita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Per il pagamento degli importi dovuti a titolo di differenze retributive, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha provveduto sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente, affinché ponga in essere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Il collegio ha poi ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è individuato nel giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente, il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario.

Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione, che ha dato esecuzione ai titoli solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e refusione del contributo unificato. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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