Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 868 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse l’ipotesi in cui la parte ricorrente, dopo la notifica del ricorso, dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, in quanto manifestazione della volontà di non proseguire il giudizio, comporta la definizione del processo con una pronuncia di carattere formale che non entra nel merito delle domande proposte. In ragione della natura formale della decisione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato un atto del Comune di Fasano, chiedendone l’annullamento nei limiti dell’interesse, e aveva contestualmente proposto domanda di accertamento del diritto al formale rilascio del titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033. Il ricorso era stato notificato e la resistente si era costituita in giudizio. Nelle more del processo, con atto depositato in data 24 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione presentata dalla ricorrente il 24 aprile 2026. Il TAR ha rilevato che tale dichiarazione, con la quale la parte attrice ha espressamente riconosciuto la cessazione del proprio interesse alla definizione del giudizio, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La pronuncia di improcedibilità consegue automaticamente alla manifestazione di volontà della parte di non coltivare ulteriormente il processo. Essa prescinde da qualsiasi valutazione nel merito delle questioni sollevate con il ricorso introduttivo e della fondatezza delle relative domande. Il giudice amministrativo, pertanto, si è limitato a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, senza procedere ad alcun esame delle censure proposte.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti. La scelta è stata motivata in ragione della natura esclusivamente formale della decisione adottata, che non ha richiesto alcuna attività istruttoria o valutazione di merito e che è conseguita a una iniziativa processuale della stessa parte ricorrente.

Il dispositivo ha, infine, ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, trattandosi di pronuncia che definisce un giudizio concernente un provvedimento amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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