Pagamento quota ridotta rende improcedibile il ricorso payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 6289 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di payback sui dispositivi medici, disciplinato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025 convertito dalla legge n. 118/2025, con versamento della quota del 25% delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere nel solo senso sostanziale della definizione del rapporto, ma non incide sul giudizio pendente, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il bene della vita conseguito dal contribuente mediante il pagamento ridotto è, infatti, diverso da quello perseguito con il ricorso, che mirava all’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impositivi. La declaratoria di improcedibilità consegue al venir meno dell’interesse alla decisione nel merito e comporta la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei dispositivi medici per l’ortopedia impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali era stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (c.d. payback) e quantificata la quota di ripiano a proprio carico. Con successivi motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione ai provvedimenti applicativi adottati da diverse Regioni e Province autonome, compresa la determina dell’Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, emanata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024.
La Motivazione della Corte
In vista dell’udienza di merito, la società depositava un’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, avendo aderito al meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sul payback e versato la quota del 25% delle somme intimate. Il TAR Lazio, richiamando il tenore letterale della norma, osservava che l’adesione al meccanismo determina la cessazione della materia del contendere sotto il profilo sostanziale, poiché il rapporto controverso risulta definito dal pagamento in misura ridotta.
Sul piano processuale, tuttavia, il Collegio ha precisato che l’effetto che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il bene della vita che la società ha conseguito attraverso il versamento ridotto è, infatti, ontologicamente diverso da quello che il ricorso mirava ad ottenere, cioè l’annullamento dei provvedimenti impugnati. L’improcedibilità dichiarata non implica, quindi, un esame nel merito delle censure, ma soltanto la presa d’atto del definitivo venir meno dell’interesse alla decisione.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
Nota della Redazione
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