Porto di fucile uso caccia: istanza di rinnovo dichiarata inammissibile senza preavviso di rigetto (TAR Calabria n. 1526 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 trova applicazione anche con riguardo alle istanze di riesame, allorché l’amministrazione non adotti un provvedimento meramente confermativo ma un atto di rigetto fondato sulla ritenuta inammissibilità dell’istanza. In tal caso, il provvedimento non costituisce la mera conferma del precedente diniego e l’interessato deve essere previamente informato dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza. Al preavviso di rigetto, dopo la recente riforma, non è più applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, sicché la sua omissione determina l’illegittimità del provvedimento finale.
Il Fatto
Un privato impugnava il decreto con cui il Questore aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, presentata a distanza di tempo da un precedente diniego. L’atto era stato adottato senza che all’interessato fosse comunicato il preavviso di rigetto, ossia l’avviso dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La circostanza che l’istanza fosse successiva a un precedente diniego non escludeva l’obbligo di comunicare i motivi ostativi. Il provvedimento impugnato, infatti, non era un diniego di rinnovo meramente confermativo del precedente, bensì un atto di rigetto per inammissibilità, fondato su una valutazione del tutto diversa e non assimilabile al contenuto del provvedimento originario.
La tesi dell’amministrazione, secondo cui il preavviso non sarebbe dovuto in caso di istanza di riesame, è stata respinta. Il Collegio ha chiarito che l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi opera anche rispetto alle istanze di riesame quando, a fronte di sopravvenienze favorevoli o comunque non sfavorevoli per il richiedente, l’amministrazione è chiamata a svolgere valutazioni discrezionali.
Il Collegio ha infine precisato che all’omissione del preavviso di rigetto non può applicarsi il regime di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990, risultando – dopo la riforma – l’atto viziato anche sotto il profilo procedimentale. Ne è derivato l’annullamento del decreto impugnato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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