Revoca contributi agricoli e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 860 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la revoca di un contributo pubblico conseguente al ritenuto inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dall’avviso di selezione attiene a un diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo. La declaratoria di difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo non preclude la riproposizione del giudizio dinanzi all’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando il provvedimento impugnato indica erroneamente la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto da ARGEA Sardegna la concessione di un premio forfettario di Euro 35.000,00 nell’ambito della misura 6.1 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, con liquidazione di un acconto di Euro 24.500,00. Con la determinazione impugnata, l’amministrazione aveva disposto la revoca integrale della concessione, il rigetto della domanda di pagamento del saldo e il recupero delle somme erogate, contestando alla società il mancato rispetto delle obbligazioni assunte: il conseguimento della certificazione professionale e l’iscrizione alla gestione agricola INPS oltre i termini previsti dal bando, nonché l’omessa trasmissione di documentazione relativa ad attività informative.
La società aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo la violazione delle proroghe straordinarie Covid-19, la sussistenza di una causa di forza maggiore per una grave malattia del legale rappresentante e la non imputabilità del ritardo nei tempi di evasione dell’ente previdenziale. L’istanza cautelare era stata accolta con decreto presidenziale e, nella camera di consiglio successiva, il collegio aveva dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, rilevando che ricorrevano tutte le condizioni richieste dall’art. 60 c.p.a. La questione pregiudiziale esaminata è stata quella della giurisdizione, rispetto alla quale l’amministrazione aveva sollevato eccezione.
Il TAR ha osservato che la fattispecie concerne la revoca di contributi pubblici a seguito del ritenuto inadempimento della beneficiaria alle condizioni fissate dall’avviso di selezione. In tale evenienza, la posizione giuridica del privato assume consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario. Il collegio ha richiamato a sostegno il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3947/2026, che ha ricondotto siffatte controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come giudice competente il giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Quanto alle spese, il collegio ne ha disposto la compensazione, in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato indicava la possibilità di presentare ricorso anche al giudice amministrativo, circostanza che ha reso scusabile l’errore sulla individuazione del giudice munito di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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