Permesso di costruire, preavviso di rigetto e riparazione in autotutela (TAR Lombardia n. 841 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo negativo (rigetto di istanza di permesso di costruire) non è assistita da alcun requisito di particolare urgenza quando la lesione lamentata dal ricorrente è conseguenza immediata e diretta del diniego, che produce effetti non provvisori ma definitivi sulla sfera giuridica del destinatario. Ne consegue che, in tali evenienze, il giudice amministrativo può correttamente fissare la trattazione del merito della controversia, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza cautelare collegiale che adotta tale soluzione non richiede alcuna motivazione specifica circa la sussistenza del periculum in mora, essendo il fumus boni iuris e l’urgenza assorbiti nella valutazione di cui al citato art. 55 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Milano aveva respinto la domanda di permesso di costruire presentata relativamente a un immobile sito in Milano, ordinando nel contempo la demolizione delle opere abusivamente realizzate entro il termine di novanta giorni. Il provvedimento negativo si fondava su una comunicazione dei motivi ostativi (preavviso di rigetto) ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, datata 19 gennaio 2026, anch’essa gravata con il ricorso unitamente agli atti conseguenti e connessi.
L’atto impugnato era stato trasmesso alla parte ricorrente in data 13 aprile 2026. La ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego opposto alla propria istanza, proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, Sezione Seconda, chiedendo l’annullamento del provvedimento e, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza demolitoria.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 14 luglio 2026, rilevava che le esigenze della ricorrente erano adeguatamente tutelabili con la definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., norma che consente al collegio, quando la situazione di fatto e di diritto rappresentata in chiave cautelare presenti profili di trattazione immediata, di fissare direttamente l’udienza di merito con priorità rispetto alle altre.
Il collegio ha pertanto ritenuto di non pronunciarsi nel merito dell’istanza cautelare, limitandosi a calendarizzare l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, compensando tra le parti le spese della fase cautelare. Tale scelta processuale, pur non contenendo una disamina espressa dei presupposti del fumus e del periculum, risponde alla logica di economia processuale sottesa alla disciplina del processo amministrativo, evitando una duplicazione di attività processuali e assicurando una definizione celere della controversia, venendo così incontro anche all’interesse del privato a ottenere una decisione definitiva sulla propria istanza in un termine ragionevole.
La decisione si inserisce nel solco di quella giurisprudenza che, in presenza di atti amministrativi negativi, reputa normalmente non necessaria la tutela cautelare tipica ai sensi dell’art. 55 c.p.a., poiché gli effetti pregiudizievoli si esauriscono nella reiezione dell’istanza, senza dar luogo a un pregiudizio irreparabile o a una situazione di urgenza tale da richiedere un intervento immediato e provvisorio del giudice.
Il Tribunale ha infine compensato le spese della presente fase, riconoscendo la peculiarità e la complessità delle questioni dedotte; ha poi disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di dati personali la cui diffusione non è necessaria ai fini della comprensione della controversia.
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Nota della Redazione
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