Ritenzione di corpo estraneo e responsabilità dell’equipe (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 86 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto da malpractice medica, la ritenzione di un corpo estraneo (garza) nella cavità addominale del paziente, a seguito di intervento chirurgico, integra gli estremi della colpa grave a carico dell’intera equipe operatoria, atteso che la violazione delle procedure di conteggio e di verifica dell’integrità dei presidi, nonché l’omessa esplorazione del sito chirurgico, coinvolgono in vario grado ciascun componente, in ragione del dovere di controllo reciproco. Il dies a quo della prescrizione dell’azione erariale, nel caso di danno indiretto, decorre non dall’evento lesivo ma dal momento dell’effettivo depauperamento patrimoniale dell’amministrazione, identificabile nella delibera autorizzativa del pagamento della transazione stipulata con il danneggiato. La disciplina di cui alla legge n. 24/2017 (oneri informativi e azione di rivalsa) non si applica ratione temporis alle condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore, dovendosi aver riguardo al fatto generatore del danno erariale individuato nella condotta illecita del sanitario.
Il Fatto
A seguito di un intervento di appendicectomia eseguito nel 2016, un paziente veniva dimesso, ma successivamente, a causa di forti dolori, veniva sottoposto a un secondo intervento che rivelava la presenza di un ascesso sostenuto da un frammento di garza residuato dal precedente intervento. L’Azienda Ospedaliera Brotzu, dopo aver stipulato una transazione con il paziente per un importo di euro 65.000,00, segnalava il danno erariale alla Procura della Corte dei conti. L’azione veniva esercitata nei confronti di quattro componenti dell’equipe chirurgica (chirurgo operatore, chirurgo aiuto, infermiere strumentista e infermiere coordinatore check-list), per i quali si contestava la violazione delle procedure di conteggio del materiale chirurgico.
Nel corso del giudizio, uno dei convenuti definiva la propria posizione con il rito abbreviato, mentre gli altri tre eccepivano l’inammissibilità dell’azione per violazione della legge Gelli-Bianco e l’intervenuta prescrizione del credito erariale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato le eccezioni di rito. Quanto all’applicabilità della legge n. 24/2017, ha richiamato il principio secondo cui le disposizioni processuali in essa contenute si pongono come corollario di quelle sostanziali e non sono suscettibili di applicazione avulsa dal nuovo sistema di responsabilità professionale. In virtù del disposto dell’art. 11 delle preleggi, la legge non ha efficacia retroattiva e disciplina esclusivamente le fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore. Il fatto generatore del danno erariale, individuato nella condotta illecita del sanitario durante l’atto operatorio, risaliva al 2016, pertanto gli artt. 9 e 13 della legge Gelli-Bianco non trovavano applicazione.
Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio ha precisato che, trattandosi di danno indiretto, il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 20/1994 non decorre dalla data dell’evento di malpractice, ma da quella in cui l’amministrazione subisce l’effettivo depauperamento patrimoniale. Nella specie, il pagamento era stato autorizzato con delibera del 19 giugno 2019 e l’invito a dedurre era stato notificato nell’aprile 2024, quindi l’azione era stata esercitata tempestivamente.
Nel merito, la Corte ha accertato la sussistenza della colpa grave in capo ai convenuti, richiamando la Raccomandazione n. 2/2008 del Ministero della Salute e la SISPaC regionale, che impongono la conta del materiale a voce alta da parte di due operatori e la sistematica esplorazione della ferita da parte del chirurgo al momento della chiusura. La mancata verifica dell’integrità delle garze e l’omessa esplorazione della cavità, unitamente all’attestazione di un conteggio corretto nella fase di sign-out, hanno integrato una violazione delle regole di diligenza professionale, non giustificabile nemmeno con la complessità dell’intervento e il passaggio dalla tecnica laparoscopica a quella a cielo aperto.
Quanto alla quantificazione del danno, il Collegio ha rideterminato l’addebito, riconoscendo che altre possibili concause (vicende successive al primo intervento, posizioni archiviate e definizione alternativa per uno dei convenuti) avevano contribuito all’aggravamento del quadro clinico. Il danno complessivo ascrivibile ai tre convenuti è stato liquidato in via equitativa in euro 26.000,00. Esercitando il potere riduttivo ex art. 52 R.D. n. 1214/1934, ulteriormente rafforzato dalla novella di cui alla legge n. 1/2026, la Corte ha condannato ciascuno dei convenuti al pagamento di euro 4.500,00 in favore dell’Azienda ospedaliera, oltre rivalutazione e interessi.
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Nota della Redazione
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