Collaudo statico irregolare e nesso causale con la transazione: responsabilità del collaudatore (Corte dei Conti Sez. I App. n. 155 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il collaudatore statico di un’opera pubblica che ometta i sopralluoghi e le verifiche tecniche imposte dall’art. 221 d.p.r. n. 207/2010 e dal d.m. 14.1.2008, rilasciando un certificato di collaudo positivo sull’opera in stato di abbandono, risponde del danno erariale cagionato dagli esborsi cui l’amministrazione sia addivenuta sul presupposto di quel collaudo, pur in assenza di menzione dello stesso nell’atto di transazione, operando la presupposizione negoziale. Il nesso causale non è escluso dalle negligenze della committente, che rilevano sul piano del concorso. La non corretta applicazione del potere riduttivo ex art. 52 R.D. n. 1214/1934, in presenza di concorso di condotte colpose dei terzi e di oggettive difficoltà dell’incarico, integra vizio censurabile in appello.
Il Fatto
La vicenda riguarda un appalto pubblico per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare promosso dall’ATER provinciale e finanziato con fondi ministeriali e regionali. L’appalto conobbe sin dalla fase progettuale numerose criticità: il progetto preliminare risaliva agli anni 2004-2005, ma i lavori iniziarono solo nel 2010; nel 2007 fu redatto un verbale di cantierabilità con firma del direttore dei lavori poi accertata come falsa dal Tribunale; i rapporti tra progettista, impresa esecutrice e ATER degenerarono in una rilevante modifica progettuale.
A partire dal 2011 si registrarono plurime sospensioni. Durante tali sospensioni vennero nominati tre collaudatori statici: il terzo, odierno appellante, accettò l’incarico e, senza eseguire alcun sopralluogo né prove statiche, rilasciò un certificato di collaudo statico. A seguito di tale collaudo l’ATER stipulò una transazione stragiudiziale con l’impresa esecutrice, riconoscendo il pagamento delle riserve e il mancato utile. Nel 2013 un’ispezione accertò gravi difetti strutturali. La Procura regionale convenne in giudizio il collaudatore e altri soggetti; la Sezione territoriale accertò la sua responsabilità amministrativa per colpa grave, condannandolo al risarcimento di una parte del danno. L’appellante propose gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta anzitutto i motivi di rito e di merito. Quanto all’asserita carenza di interesse e improcedibilità dell’azione, la Corte rileva che, pur nella non assoluta chiarezza della citazione, la causa petendi risiede nella cattiva gestione dell’opera alla data della segnalazione e nei conseguenti esborsi, in particolare quelli derivanti dalla transazione, a prescindere dall’ultimazione dell’opera. La doglianza è quindi infondata.
Nel merito, la Corte esamina il dedotto difetto del nesso causale tra collaudo e transazione. L’appellante distingue tra collaudo statico e collaudo amministrativo, riconoscendo solo a quest’ultimo valenza definitivamente accertativa. La Corte osserva che, trattandosi di transazione in corso d’opera rispetto a un’opera non ultimata, il collaudo finale non poteva intervenire, mentre risultava indispensabile quello statico, assimilabile in concreto a quello “in corso d’opera” ex art. 221 d.p.r. n. 207/2010, vigente ratione temporis.
La Corte sottolinea che l’esito positivo del collaudo costituiva condicio sine qua non della stipula, conosciuta e comune a tutti i paciscenti e rimasta inespressa nell’atto transattivo: si versa in ipotesi di presupposizione negoziale, richiamandosi Cass., SS.UU., n. 9909/2018. Anche aderendo alla tesi dell’appellante sull’oggetto della transazione, resta fermo che senza il collaudo l’atto non sarebbe stato stipulato o sarebbe sorta una pretesa risarcitoria superiore al valore delle riserve.
Quanto al concorso dell’amministrazione, le sue negligenze sono state considerate dal primo giudice nel riparto del debito risarcitorio, attribuendo all’appellante un modesto 30% del danno complessivo. Le disposizioni sull’art. 221 reg. cit. e sul d.m. 14.1.2008 imponevano verifiche fisiche, non meramente cartolari: la mancata conoscenza delle criticità già riscontrate dal precedente collaudatore non costituisce autonomo decorso causale interruttivo.
Infine, la Corte ritiene infondata la censura sull’errata quantificazione del danno, ma accoglie quella sulla non corretta applicazione del potere riduttivo. Il quadro circostanziale in cui l’appellante operò, senza conoscenza delle criticità evidenziate dal precedente collaudatore e tenuto all’oscuro dal direttore dei lavori, con la necessità di procedere urgentemente, pur non avendo efficacia causale dirimente, impone una ulteriore riduzione equitativa ex art. 52 R.D. n. 1214/1934, determinata in € 80.000,00, già comprensiva di rivalutazione. La sentenza è quindi parzialmente riformata, con compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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