Insussistenza della qualifica di agente contabile e improcedibilità del giudizio sul conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 270 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la legittimazione passiva dell’agente contabile presuppone il maneggio dei beni o del denaro oggetto del rendiconto. La norma regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale, ancorché privi della disponibilità delle partecipazioni, è incostituzionale per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Venuta meno la qualifica ex lege, non è configurabile un’agente contabile di fatto in assenza di maneggio: il giudizio sul conto è pertanto improcedibile per difetto di legittimazione passiva ad causam.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore, con relazione n. 28/2025, ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2017, presentato dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione nella società partecipata.
La relazione contestava tre profili: la mancata sottoscrizione digitale del conto giudiziale, l’assenza di un valido atto di parifica e il difetto della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno è comparso per il convenuto e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il conto giudiziale non risulta di fatto sottoscritto. Manca dunque il requisito formale minimo richiesto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del rendiconto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome. Il primo profilo di improcedibilità è quindi accertato.
È parimenti fondato il secondo motivo. Richiamando l’art. 140, comma 3, c.g.c., la Corte ribadisce che solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, secondo il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Il nucleo della decisione riguarda la qualifica soggettiva. Dagli accertamenti istruttori emerge che il convenuto rivestiva la carica di commissario liquidatore della società, secondo la previsione dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale qualificava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali e impossibilitati ad averla per conflitto di interesse, in quanto componenti degli organi della società. Essa collideva con la legislazione statale, che individua l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio. Il Collegio richiama l’art. 20, lettera c), gli artt. 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, TUSP e l’art. 137 c.g.c..
Caduta la qualifica ex lege, non può affermarsi che il convenuto sia comunque agente contabile di fatto, non avendo alcun maneggio delle partecipazioni. Difetta quindi la legittimazione passiva ad causam. La dichiarazione di improcedibilità non definisce però la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi da chi ha avuto l’effettivo maneggio, con l’amministrazione regionale tenuta ad acquisirli e parificarli. Nulla per spese, stante la natura officiosa del giudizio.
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Nota della Redazione
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