Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 95 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva, salvo opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che radica la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.. Quando l’agente contabile trasmetta il conto giudiziale nel termine fissato con decreto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al Giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, riferito all’attività di un agente contabile esterno di un comune. L’istanza sollecitava l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio e, in via ulteriore, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto.
Con decreto n. 163/2021 il Giudice monocratico aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito. Successivamente il comune aveva comunicato che l’agente contabile aveva trasmesso il conto giudiziale 2019, parificato e allegato alla nota. La Procura, con istanza depositata nell’ottobre 2024, aveva chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il perimetro processuale del giudizio di resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c.. Fa eccezione, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c..
Il Collegio richiama in termini diverse pronunce delle Sezioni giurisdizionali regionali, che hanno già tracciato questo assetto: tra esse, quelle delle Sezioni per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania.
Nel caso concreto, il conto relativo all’anno 2019 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 163/2021. L’adempimento dell’agente contabile determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia e, con esso, il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio.
Il giudice accoglie dunque la richiesta della Procura e dichiara la cessazione della materia del contendere. La decisione non esaurisce però ogni valutazione: restano impregiudicate le verifiche sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La Corte richiama, sul punto, pronunce delle Sezioni per il Veneto e per la Campania. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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