Inappellabilità delle questioni medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 38 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di motivazione su tali questioni integra violazione di legge solo quando si traduca in assenza radicale di motivazione o in motivazione apparente, per tale intendendosi quella che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o fra loro logicamente inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili. Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il merito e per le spese del grado.

Il Fatto

Un Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio ininterrotto per oltre venticinque anni fino al congedo per inidoneità, proponeva ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia per ottenere la pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria, tabella A, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contestata.

Il giudice di primo grado, conformandosi al parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, rigettava la domanda e compensava le spese. Il lavoratore proponeva appello, deducendo la motivazione apparente della sentenza e il travisamento dei documenti attestanti lo svolgimento di compiti non routinari. Resistevano l’INPS e il Ministero dell’Interno, eccependo l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 170, comma 1, c.g.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla norma cardine: l’art. 170, comma 1, c.g.c., in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, ammette l’appello in materia pensionistica per i soli motivi di diritto, qualificando espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o aggravamento delle lesioni.

Il Collegio richiama i criteri delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000: i motivi di diritto investono la portata dispositiva della norma o il suo ambito applicativo; il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Le questioni medico-legali sulla dipendenza sono parificate dal legislatore a questioni di fatto. Il vizio integra violazione di legge solo se si traduce in radicale assenza di motivazione o in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, logicamente inconciliabili, perplesse o incomprensibili.

La Corte conferma questi principi richiamando la Corte costituzionale, ordinanza n. 84 del 2003, che ha escluso il controllo sulla sufficienza della motivazione, ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza. Il vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato, non richiedendo l’art. 111 Cost. un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze probatorie.

Nel caso concreto, il giudice di prime cure ha richiamato integralmente il parere del CML e ha esplicitato le ragioni della preferenza rispetto al parere del diverso Ufficio medico-legale ministeriale. La Corte ricorda che il giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d’ufficio senza esporne specificamente le ragioni, e che tale adesione delinea il percorso logico della decisione, integrando adeguata motivazione.

Le doglianze dell’appellante mirano, all’evidenza, a sollecitare una non consentita rimeditazione delle risultanze istruttorie e una diversa valutazione di questioni di fatto, incentrandosi sul preteso travisamento documentale. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’appellante alle spese di lite, quantificate in euro 600,00 in favore dell’INPS e in euro 400,00 in favore del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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