Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 110 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile in ottemperanza al decreto che ne fissa il termine determina la cessazione della materia del contendere. Tale definizione non preclude le successive valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato relatore nell’ambito del procedimento di parificazione di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. La sentenza è pronunciata dal giudice monocratico ed è non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha depositato ricorso per resa di conto nei confronti di un’agente contabile esterno di un comune, per l’esercizio 2019, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva. Il ricorso, iscritto al registro di segreteria, chiedeva al giudice designato di fissare il termine per la presentazione del conto giudiziale, di prevedere una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e di stabilire, in caso di ulteriore inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente. La Procura chiedeva inoltre di dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora il conto fosse stato presentato o formato d’ufficio.
Il giudice monocratico, con decreto depositato nell’ottobre 2023, ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune ha trasmesso i conti giudiziali parificati, tra cui quello oggetto del giudizio. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il quadro processuale del giudizio di resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., disciplinata dall’art. 142 c.g.c. A sostegno della ricostruzione il giudice richiama plurime pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali, tra cui quelle delle Marche, della Liguria, dell’Umbria e della Campania.
Nel caso concreto, il conto relativo all’esercizio 2019 risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. Il giudice rileva che la trasmissione del conto integra il venir meno dell’interesse alla pronuncia, poiché l’oggetto del giudizio — la fissazione di un termine per la presentazione del conto — è stato satisfattivamente raggiunto.
Pertanto, vista la richiesta della Procura, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La declaratoria esaurisce ilthemadella decisione senza alcun accertamento sul merito contabile.
Il giudice precisa espressamente che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La cessazione della materia del contendere opera dunque sul solo piano processuale, senza pregiudicare il successivo giudizio di parificazione. Sulle spese il giudice non si pronuncia, non essendovi luogo a provvedere.
Nota della Redazione
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