Irregolarità contabile senza ammanco: non imputabile al contabile l’inerzia amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 202 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del conto giudiziale, anche in assenza di un atto formale di nomina, radica la qualifica di agente contabile e la conseguente responsabilità della gestione: per il solo fatto di avere firmato il conto, il soggetto assume la veste di consegnatario dei beni. La responsabilità contabile, al pari di quella amministrativa, partecipa dei caratteri della colpevolezza e dell’imputabilità soggettiva, rifuggendo ogni parametro di addebito oggettivo. Sotto il versante processuale, essa si configura come responsabilità per colpa a prova invertita: il contabile è tenuto a dimostrare la regolarità della gestione, con il limite del fatto a lui non imputabile. L’irregolarità del conto può essere dichiarata senza ammanco allorché le carenze documentali dipendano da circostanze non addebitabili all’agente, come l’impossibilità, attestata dall’amministrazione, di estrarre i dati contabili dell’esercizio o la mancata predisposizione della modulistica regolamentare da parte dell’ente.
Il Fatto
Il giudizio concerneva il conto giudiziale n. 39904, relativo all’esercizio 2020, reso da un dipendente dell’INRCA – IRCCS di Cosenza in qualità di consegnatario dei beni durevoli dell’istituto. Il magistrato istruttore, pur rilevando la regolarità formale del conto, depositato su mod. 24 d.P.R. n. 194 del 1996, sottoscritto e vistato, aveva formulato riserve in merito all’inventario dei beni, all’omessa firma del responsabile del servizio sui buoni di acquisto e alla mancata acquisizione dei documenti di trasporto. Dopo un supplemento istruttorio solo parzialmente satisfattivo, la gestione era stata ritenuta irregolare, rimettendo al collegio la valutazione di eventuali addebiti.
L’agente, costituitosi con memoria, eccepiva di non rivestire la qualifica di consegnatario, essendo un mero commesso di magazzino senza poteri gestori, e contestava il valore giuridico della firma apposta sul conto, in quanto autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione difensiva relativa alla qualifica soggettiva: indipendentemente da un atto di nomina formale, la sottoscrizione del conto giudiziale fa assumere all’agente la responsabilità della gestione, radicandone la legittimazione passiva nel giudizio di conto.
Nel merito, il collegio ha condiviso le riserve istruttorie, rilevando come il conto, così come rappresentato, violasse i principi di trasparenza e certezza delle scritture contabili, non consentendo di riscontrare analiticamente la corrispondenza tra le risultanze contabili e i documenti di trasporto e consegna dei beni. Tale irregolarità, tuttavia, non è stata ritenuta idonea a tradursi in un ammanco, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Sotto l’aspetto oggettivo, l’istruttoria evidenziava la corrispondenza tra i beni elencati sul conto e il loro inserimento nell’inventario per caratteristica, tipologia, costo di acquisto e codice identificativo, sia pure non in modo analitico. Sotto il profilo soggettivo, richiamando la giurisprudenza della Sezione (Corte conti, Sez. Calabria, n. 23/2023; n. 55/25; n. 83/26), la Corte ha ricordato che la responsabilità contabile partecipa dei caratteri della colpevolezza e dell’imputabilità soggettiva, essendo una responsabilità per colpa a prova invertita, con il limite del fatto non imputabile al contabile.
Nella fattispecie, l’impossibilità di estrarre “ora per allora” i dati informatici dell’esercizio 2020 era stata attestata dalla stessa amministrazione, che aveva dismesso il sistema contabile Navision in favore del nuovo sistema Areas dal 13.12.2022. Analogamente, la mancata adozione dei modelli regolamentari previsti dalla determina n. 255 del 23.09.2016 non era addebitabile all’agente, poiché per stessa ammissione dell’istituto nel 2020 la modulistica non era ancora a disposizione.
In conclusione, la Corte ha dichiarato irregolare senza ammanco il conto giudiziale, non potendo imputare alcuna somma a carico del consegnatario, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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