Conto giudiziale irregolare e inammissibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 34 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e contenere gli elementi essenziali richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924. La mancanza di tali elementi, in particolare l’aggregazione in un’unica colonna degli importi relativi a riscossione e versamento, impedisce di qualificare l’atto come rendiconto e, a maggior ragione, come conto giudiziale. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto, non potendosi instaurare alcun giudizio su un atto privo dei requisiti minimi, con obbligo di nuovo deposito del conto nelle forme rituali dopo previa parifica.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto la verifica dell’ammissibilità del conto giudiziale reso da un’agente contabile del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per l’esercizio finanziario 2023. Il conto è stato depositato in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali.
Con relazione di irregolarità del 6 maggio 2025 il magistrato relatore ha sollevato le criticità del documento contabile, rilevando l’impossibilità di evincere distintamente gli importi delle operazioni di riscossione e versamento. L’Ente comunale ha dapprima depositato la relata di notifica della relazione all’agente contabile, poi ha inoltrato documentazione integrativa e un conto giudiziale rettificato ma non parificato, chiedendo l’ammissibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione che il d.p.r. n. 194/1996 opera tra i modelli di conto degli agenti contabili. Per l’economo è previsto il modello 23, che deve indicare l’anticipazione ricevuta, le somme rimborsate, i pagamenti per acquisti e le somme non utilizzate da versare in tesoreria. Per l’agente della riscossione è previsto il modello 21, che deve contenere le generalità dell’agente, il periodo della gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le note.
Nel caso in esame il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo del modello 21, così come prescritto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il rinvio dell’art. 93 del TUEL, e dagli artt. 41 e 46 del regolamento di contabilità dell’Ente. La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, ha affermato che il conto redatto su modello irrituale, ma contenente comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 — carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato e può qualificarsi conto giudiziale, incardinando il relativo giudizio.
Il Collegio richiama sul punto la sentenza n. 368/2021 della Sezione giurisdizionale Marche e il precedente C. Conti Sez. I n. 14/1985. Specularmente, osserva che la mancanza dell’elemento essenziale del carico/scarico, o di altro elemento essenziale, non consente la qualifica dell’atto come rendiconto né, a maggior ragione, come conto giudiziale in grado di incardinare il giudizio, come affermato dalle pronunce delle Sezioni giurisdizionali Piemonte 75/2018 e Sicilia 432/2020, 949/2021 e 1037/2021.
Nella specie non è possibile evincere distintamente gli importi relativi alle operazioni di riscossione e versamento, perché aggregati in un’unica colonna priva di specifiche analitiche: ne deriva l’impossibilità di individuare eventuali scostamenti. Le criticità indicate nella relazione trovano peraltro sostanziale accettazione da parte dell’Ente e non assurgono a gravi inadempienze, ma restano ostative alla qualifica dell’atto. Il Collegio rileva inoltre che l’inattendibilità del periodo di esercizio della gestione preclude ugualmente la qualifica di rendiconto, nonché che i conti versati in atti a rettifica non sono stati ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO.
Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali dopo previa parifica. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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