Controllo concomitante e misure auto-correttive sul Fondo efficienza energetica (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 56 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante, investito del controllo sull’attuazione di un piano o programma ai sensi dell’art. 22 d.l. n. 76/2020, accerta l’avvio di un percorso auto-correttivo da parte dell’amministrazione destinataria di raccomandazioni. Tale percorso costituisce espressione di una valutazione discrezionale dell’ente, che può anche decidere di non darvi luogo e di strutturare liberamente le modalità di correzione. Il Collegio non può però limitarsi a prenderne atto: le misure auto-correttive non sono integrate da mere giustificazioni, ancorché documentate, dirette a contestare criticità già accertate in contraddittorio, salva l’ipotesi della sopravvenienza. Criticità accertate come non gravi possono fondare esiti più radicali del controllo quando, non tempestivamente rimosse, concorrano con ulteriori irregolarità o deviazioni, si reiterino o producano effetti in pregiudizio degli obiettivi attesi.

Il Fatto

Nell’ambito della programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante, il Fondo nazionale per l’efficienza energetica (FNEE) è stato sottoposto a istruttoria, nel solco di pregresse verifiche concluse con precedenti deliberazioni.

Con una prima deliberazione il Collegio aveva accertato criticità e impartito raccomandazioni al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Con una successiva deliberazione aveva rilevato l’avvio di misure auto-correttive solo parziali; con un’ulteriore pronuncia aveva accertato criticità non gravi, impartendo nuove raccomandazioni. Il Ministero ha trasmesso una relazione di riscontro, corredata di documentazione, deducendo il percorso auto-correttivo programmato e parzialmente posto in essere. La questione giunge al Collegio per accertare se detto percorso sia effettivamente avviato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal proprio costante orientamento: il percorso auto-correttivo conseguente a una deliberazione che abbia accertato irregolarità o criticità e impartito raccomandazioni è frutto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione. La stessa discrezionalità riguarda il quomodo del percorso deciso. Ciò non esime il Collegio dall’esprimersi, accertando l’intervenuta attivazione del percorso ovvero la sua mancata attivazione.

La ragione è sistematica. Quando l’attuazione di un piano o intervento non si esaurisce in un solo atto, ma implica una gestione pluriennale, un’irregolarità accertata come non grave può trasmodare in grave nel corso della gestione, ove non tempestivamente corretta o allorché si accompagni ad ulteriori irregolarità o deviazioni. La mancata rimozione di criticità non gravi, decisa mediante l’omessa adozione di misure correttive o con misure macroscopicamente inidonee o atte a dissimulare un rispetto solo formale delle raccomandazioni, può fondare esiti più radicali del controllo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 2, legge n. 15/2009 e 22 d.l. n. 76/2020, letti in relazione all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.

Ne discende un corollario: le misure auto-correttive non possono essere integrate da mere giustificazioni, anche documentate, volte a escludere la sussistenza delle criticità già accertate, salvo il caso della sopravvenienza. L’accertamento dell’irregolarità avviene all’esito del contraddittorio con l’amministrazione, resa edotta della relazione conclusiva del magistrato istruttore e del termine per osservazioni; l’esame collegiale si appunta solo sulle criticità ritenute insuperate. Diversamente, l’accertamento sarebbe per sua natura “aperto” e inidoneo a radicare l’impulso all’auto-correzione.

Nel merito, il cronoprogramma comunicato dall’amministrazione si pone in linea con la raccomandazione impartita. Il riscontro documentato evidenzia l’intenzione di assumere un ruolo più proattivo verso lo schema finale del decreto interministeriale, dedicando specifica considerazione alle raccomandazioni: la quota per contributi a fondo perduto, la disciplina più snella dei decreti direttoriali, le misure per incrementare l’attrattività del Fondo fino al completo utilizzo delle risorse. Il Collegio accerta pertanto l’avvio del percorso auto-correttivo e ne prende atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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