Danno erariale da assenteismo e danno all’immagine del dirigente medico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 453 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante da falsa attestazione della presenza in servizio, il danno patrimoniale da assenteismo non ha morfologia unitaria: occorre distinguere l’assenza totale dall’assenza parziale, poiché la prova della falsa timbratura non dimostra di per sé l’integrale mancata prestazione. La liquidazione del danno da disservizio e del danno all’immagine avviene in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenendo conto del numero di episodi contestati e del concorso di altri soggetti. Il danno all’immagine, nel regime speciale di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone la gravità della condotta e il clamor fori, non richiedendo una previa sentenza penale irrevocabile di condanna. La condotta reiterata di cessione del badge integra l’elemento soggettivo del dolo.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio una dirigente medico dipendente degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, contestandole un danno erariale per falsa attestazione della presenza in servizio in diciotto episodi compresi tra il 29.11.2018 e il 12.07.2019. La condotta consisteva nella cessione del proprio badge a una collega, che provvedeva alla timbratura in sua vece.
La pretesa risarcitoria ammontava complessivamente a euro 100.173,52, articolata in tre poste: danno patrimoniale da assenteismo, danno patrimoniale da disservizio e danno all’immagine. La convenuta si è costituita eccependo la nullità della citazione, l’improcedibilità dell’azione per danno all’immagine e, nel merito, l’insussistenza degli elementi dell’illecito contabile. Gli IFO sono intervenuti ad adiuvandum chiedendo l’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto disatteso le eccezioni preliminari. Quanto all’improcedibilità dell’azione per danno all’immagine, ha ribadito che il regime speciale di cui all’art. 55-quater d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, non richiede una pregiudiziale sentenza penale irrevocabile di condanna. Quanto alla nullità della citazione per riquantificazione del danno, ha osservato che la variazione meramente quantitativa non integra l’unica ipotesi di nullità disciplinata dall’art. 87 c.g.c.
Sul piano oggettivo, il Collegio ha ricostruito il danno da assenteismo distinguendo l’assenza totale da quella parziale. Per alcuni episodi la convenuta non aveva timbrato né in entrata né in uscita e mancava prova aliunde della presenza; per altri sei la Procura aveva riconosciuto la presenza, riducendo il danno; per gli episodi rimanenti, con timbratura di un solo accesso, permaneva incertezza. La Sezione ha quindi confermato la quantificazione attorea di euro 2.308,23.
Quanto al danno da disservizio, la prima voce, relativa ai maggiori costi di gestione, è stata liquidata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in euro 3.000,00, tenuto conto del numero di episodi e della compartecipazione di altri soggetti. La seconda voce, concernente i disservizi causati al datore di lavoro, è stata ritenuta non provata.
Il danno all’immagine è stato riconosciuto sussistente, essendone dimostrati la gravità della condotta per reiterazione e il clamor fori desunto dalle notizie di stampa. Il quantum è stato tuttavia determinato equitativamente in misura pari al danno da assenteismo, ossia in euro 2.308,23, in parziale difformità dalla richiesta attorea.
Il danno complessivo è stato così rideterminato in euro 7.616,46. Vertendosi in ipotesi dolosa, il concorso del terzo non ha inciso sull’imputazione, integralmente ascritta alla convenuta. Detratta la somma già corrisposta di euro 5.664,82, la condanna è stata contenuta in euro 1.951,64, oltre rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.